Nota a Cass.25 gennaio 2016, n. 1248
Gennaro Ilias Vigliotti
Con sentenza n. 1248 del 25 gennaio 2016, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta in materia di abuso del diritto, ribadendo la piena configurabilità dello stesso anche nel settore dell’impiego pubblico. Chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, i giudici Supremi hanno statuito che ogniqualvolta, attraverso continue istanze, richieste, domande, diffide, atti di messa in mora e domande di natura meramente strumentale, il dipendente di un’Amministrazione ambisca solo ad esercitare pressione per l’ottenimento di un atto non dovuto, generando gravi disfunzioni e malfunzionamenti nell’erogazione del servizio pubblico, tale comportamento è da considerarsi esercizio abusivo dei legittimi istituti a tutela del lavoratore.
In particolare, la ricorrente aveva tempestato il suo ufficio di istanze, richieste e missive al solo fine di persuadere i diretti superiori gerarchici alla concessione del trasferimento ad altra sede, atto, quest’ultimo, che a termini di legge non era possibile disporre in favore della dipendente. Con il suo atteggiamento, dunque, la ricorrente aveva superato i limiti di esercizio del diritto riconosciuti dalla legge al lavoratore, finendo con l’alterare gravemente gli equilibri collaborativi del suo ufficio, rompendo ogni legame fiduciario con il datore di lavoro pubblico, e legittimando l’apertura di un procedimento disciplinare, conclusosi con il relativo licenziamento.
La Corte ha quindi confermato un suo precedente indirizzo (v. Cass. n. 10568/2013), secondo il quale «l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in presenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti».