Gennaro Ilias Vigliotti
Nota a Corte EDU 12 gennaio 2016
Con la sentenza Barbluescu c. Romania del 12 gennaio 2016, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che il controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro, pur rappresentando un’oggettiva ingerenza nel diritto alla riservatezza del lavoratore, è legittimo se espletato su account di natura aziendale e in maniera da non integrare un abuso delle informazioni private.
In particolare, secondo i giudici di Strasburgo, tale controllo non viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo e del Cittadino (che tutela proprio la segretezza della corrispondenza) ogniqualvolta esso riesca a raggiungere un ragionevole bilanciamento tra il diritto del datore alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa, ed il diritto del lavoratore al rispetto della riservatezza delle proprie comunicazioni personali.
La Corte, dunque, con la decisione in commento, ha sostanzialmente confermato la strada imboccata dal legislatore italiano. Il recente D. Lgs. n. 151/2015, infatti, ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, norma che oggi autorizza il controllo a fini disciplinari sugli strumento di svolgimento dell’attività lavorativa (come la casella e-mail aziendale) solo a seguito del pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).
Il datore di lavoro che voglia utilizzare a scopi disciplinari le informazioni personali prelevate tramite il monitoraggio della casella e-mail aziendale dovrà contenere il proprio intervento entro i confini dettati dalle norme sul trattamento dei dati personali, come interpretati dalle Linee Guida emanate dal garante della Privacy.
In particolare, secondo l’interpretazione fornita proprio dall’Authority («Linee guida per posta elettronica ed internet, provvedimento n. 13 del 1 marzo 2007), il datore dovrà informare i proprio dipendenti circa la possibilità e le modalità del controllo, evitando, una volta effettuato il prelievo di dati personali, che questi siano diffusi ed utilizzati oltre le strette necessità poste dalla procedura disciplinare.