Gennaro Ilias Vigliotti
La normativa sui prospetti paga (L. n. 4/1953) non chiarisce qual è l’efficacia probatoria della busta paga nei confronti delle parti del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha diviso gli effetti scaturenti dalle buste paga a seconda che le indicazioni in esse contenute siano da utilizzare nei confronti del datore o del lavoratore.
Secondo la Cassazione, i prospetti e le buste paga hanno natura di confessioni stragiudiziali per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell’art. 2735 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all’azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769).
La busta paga, dunque, quando sia chiara e non contraddittoria, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute: il datore potrà conseguentemente ritrattare solo denunciandone gli eventuali vizi di errore o violenza (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 17 settembre 2012, n. 15523).
Con riferimento alla posizione del lavoratore, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata sull’efficacia delle buste paga sottoscritte dal dipendente.
Quando la sottoscrizione è posta “per quietanza”, questa non può essere intesa come confessione stragiudiziale (Cass. 30 giugno 2011, n. 14411): conseguentemente, la firma della busta paga non condiziona il diritto del lavoratore a richiedere gli stipendi non pagati, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all’esercizio dei diritti retributivi (Cass. 14 luglio 2001, n. 9588). Il lavoratore potrà quindi contestare il contenuto della busta paga tramite il ricorso a documenti e testimonianze contrarie o anche mediante argomentazioni e deduzioni difensive, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, insieme a tutti gli altri elementi acquisiti al processo (Cass. 24 giugno 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501;). Peraltro, mentre di solito è il datore di lavoro che deve fornire la prova dei pagamenti, in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503).
Se è sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere liberatorio della firma “per quietanza”, a maggior ragione la sottoscrizione “per ricevuta” non implica l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento: il giudice, infatti, nell’interpretarla non dovrà attenersi al solo dato letterale, ma potrà ricorrere a tutti i canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., valutandola liberamente insieme a tutti gli altri elementi dedotti in giudizio (Cass. 1998, n. 6267; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. 26 maggio 2003, n. 9588; Cass. 1 settembre 2015, n. 17413).
Con recente sentenza del 20 gennaio 2016, n. 991, la Cassazione ha statuito che la normativa generale sull’efficacia probatoria delle buste paga, propria del lavoro privato, si applica anche al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in ragione della privatizzazione avvenuta con il D. Lgs. n. 29/1993.
Anche nel settore pubblico, dunque, la busta paga possiede una differente efficacia probatoria a seconda della parte del rapporto nei confronti della quale viene prodotta in giudizio.
PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Cass. 18 luglio 1985, n. 4243
Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150
Cass. 29 maggio 1998, n. 5361
Cass. 24 giugno 1998, n. 6267
Cass. 14 luglio 2001, n. 9588
Cass. 26 maggio 2003, n. 9588
Cass. 2 settembre 2003, n. 12769
Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658
Cass. 17 maggio 2006, n. 11536
Cass. 30 giugno 2011, n. 14411
Cass. 26 aprile 2012, n. 6501
Cass. 17 settembre 2012, n. 15523
Cass. 11 maggio 2015, n. 9503
Cass. 20 gennaio 2016, n. 991
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1362 cod. civ.
Art. 2735 cod. civ.
L. 4 Gennaio 1953, n. 4
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29