Valerio Di Bello
Nota a Tribunale di Roma 15 gennaio 2016, n. 290
Con sentenza n. 290 del 15 gennaio 2016, il Tribunale di Roma ha statuito che il datore di lavoro, ai fini della valutazione della gravità della condotta del lavoratore, può tenere conto, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio, oltre ad altre circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base della sanzione, pur se non indicate nella lettera di contestazione (altro…)
Proporzionalità della sanzione disciplinare: valgono anche le circostanze non contestate.