Donatella Casamassa
La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa è stata significativamente ampliata per facilitare e sostenere l’utilizzo dell’istituto (art. 8, D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81). secondo cui “non costituisce giustificato motivo di licenziamento” il rifiuto del lavoratore alla trasformazione e ritrasformazione del rapporto di lavoro (art. 8, co. 1); per l’atto che sancisce la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è comunque previsto l’obbligo della forma scritta, mentre non sono necessari obblighi formali per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno (art. 8, co. 2).
Così, il diritto alla trasformazione e ritrasformazione del rapporto di lavoro è stato esteso, sia nel settore pubblico che in quello privato, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (art. 8, co. 3).
Vantano un diritto alla trasformazione del rapporto anche le lavoratrici vittime di violenze di genere, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; a richiesta della lavoratrice, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno (c.d. part-time di “protezione”. In merito, v. CIMAROSTI, Il part-time dopo il Jobs Act, in LG, 2015, 893).
Un’ ulteriore possibilità di trasformazione è stata introdotta in favore dei lavoratori che beneficiano del congedo parentale (art. 8, co. 7), i quali possono chiedere la trasformazione del rapporto da full-time a part-time, in sostituzione del congedo parentale ed entro i limiti temporali dello stesso, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Qualora il prestatore avanzi una richiesta in tal senso, il datore è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (c.d. part-time “parentale”. In tema, v. GHEIDO, CASOTTI, Disciplina organica dei contratti di lavoro, in DPL, 2015, 1729; RAUSEI, Lavoro a tempo parziale, in DPL, 2016, 353).
Al fine di incentivare la graduale uscita dal mondo del lavoro dei lavoratori anziani, è stata, poi, prevista un’ulteriore possibilità di trasformazione del rapporto da full-time a part-time, riservata ai lavoratori del settore privato (con contratto di lavoro a tempo pieno subordinato e a tempo indeterminato) che raggiungano l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (c.d. “flessibilità in uscita” – art. 1, co. 284, L. 28 dicembre 2015, n. 208 – c.d. Legge di stabilità 2016). Tali lavoratori, d’intesa con il datore di lavoro, possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno (e indeterminato) a tempo parziale (e determinato), con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60% e con scadenza nel giorno del compleanno (età utile per la percezione della pensione), ricevendo un bonus in busta paga (pari al 33% della retribuzione non erogata a causa del ridotto orario di lavoro), esente da Irpef ed equivalente ai contributi ai fini pensionistici che il datore avrebbe dovuto versare se il lavoratore non avesse optato per il part-time (v. CIRIOLI, Part-time agevolato per chi è vicino alla pensione, in DPL, 2016, 482; MASSI, Lavoro a tempo parziale e pensionamento, in DPL, 2016, 304).
Per il lavoratore interessato, risultano ampliate anche le ipotesi di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (art. 8, co. 4, 5 e 7, D. Lgs. n. 81/2015):
– nel caso di patologie oncologiche e di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;
– qualora assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
– abbia un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap (in merito al requisito della convivenza, si v. Min. Lav. Circ.18 febbraio 2010, n. 3884).
Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione e ritrasformazione del rapporto di lavoro “non costituisce giustificato motivo di licenziamento” (art. 8, co. 1); per l’atto che sancisce la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è previsto l’obbligo della forma scritta, mentre non sono necessari obblighi formali per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno (art. 8, co. 2).