Francesca Albiniano
Nota a Cass. 21 marzo 2016, n. 5523
La Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2016, n. 5523, ha stabilito che deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa, intimato alla lavoratrice che, con l’aggravante della recidiva reiterata, insulti con epiteti ingiuriosi l’amministratore delegato dinanzi ad altri dipendenti, a seguito della legittimarichiesta di restituzione di una somma di danaro (erroneamente rimborsata due volte a titolo di spese per il carburante).
La Suprema Corte ha infatti rilevato (rigettando il ricorso della dipendente e confermando le pronunce della Corte d’Appello e del Tribunale di Torino), l’oggettiva portata diffamatoria delle espressioni proferite e le modalità con cui gli insulti erano stati espressi, ovverossia dinanzi ad altri dipendenti ed in relazione ad una richiesta del tutto legittima, corroborata, altresì, dalla recidiva reiterata (quattro precedenti disciplinari mai impugnati dalla lavoratrice).
Nella fattispecie, il lavoratore, aveva utilizzato davanti al cassiere della società epiteti ingiuriosi nei confronti dell’amministratore delegato (“sto barbone di merda” “così si va a comprare un gelato sto coglione”) che le aveva richiesto la restituzione della somma di 50 Euro rimborsata due volte per errore a titolo di spese di carburante, con l’aggravante della recidiva.
L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica sulle attività aziendali, come noto, seppur garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, incontra limiti nella correttezza formale e nel diritto, parimenti costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., di tutela della persona, tanto da non poter prevalere sul contrapposto interesse alla reputazione ed all’onore del datore di lavoro.
Qualora tali limiti vengano superati, con l’attribuzione all’impresa o ai suoi rappresentanti di appellativi disonorevoli, “di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”. (v. anche Cass. 24 maggio 2001, n. 7091).
Il nuovo ccnl, in vigore dal 1 aprile 2015 (per il triennio 2015-2017) applicato alla fattispecie esaminata dalla Cassazione, riguarda oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario, commercio, distribuzione e servizi.
In base all’art. 225 di tale contratto (provvedimenti disciplinari), il datore di lavoro può procedere al licenziamento disciplinare senza preavviso (ossia per giusta causa) del dipendente, per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma (secondo cui “Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa”);
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio;
- l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi….”
L’art. 229 ccnl (recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.) specifica poi che: “A titolo esemplificativo”, rientrano fra le cause legittimanti il licenzamento per giusta causa:
- “il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi…”