Kevin Puntillo
Nota a Cassazione 8 marzo 2016, n. 4494
E’ invalido il contratto di lavoro a tempo parziale che non indichi per iscritto l’esatto orario giornaliero e la distribuzione delle ore di lavoro.
La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale senza l’osservanza dei requisiti di forma previsti dalla legge comporta la nullità, per vizio di forma, della clausola di riduzione dell’orario di lavoro. Tale nullità non investe integralmente il contratto, bensì determina la mera sostituzione automatica della disciplina relativa a questo tipo di contratto con quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Si tratta di un principio, ormai consolidato, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo 2016, n. 4494, intervenuta nella controversia tra un datore di lavoro ed un lavoratore con contratto di lavoro part-time stipulato senza l’esatta indicazione dell’orario giornaliero e della distribuzione delle ore di lavoro durante i giorni della settimana. Requisiti, questi, ritenuti condizione di validità della clausola di riduzione dell’orario di lavoro.
Attualmente, il lavoro a part-time è disciplinato dal D.Lgs. n.81/2015 ove, in merito ai requisiti essenziali di forma, si stabilisce che il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ad probationem e deve indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (art. 5). Di conseguenza, “In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro […]” o “qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia[…]”(art. 10).
Il principio affermato dalla sentenza in commento, pur trovando fondamento nell’art. 5, D.L. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984, (applicabile ratione temporis con riferimento alla data di stipulazione del contratto in esame), il quale prevede che “Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno[…] ”(co. 2), non differisce con quanto normativamente vigente.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, nuovamente ribadito che “la distribuzione oraria (in relazione al giorno, alla settimana, al mese o a periodi più lunghi) integra il nucleo stesso del contratto a tempo parziale e la ragion d’essere della particolare garanzia costituita dall’imposizione della forma scritta, per evitare che il datore di lavoro, avvalendosi d’una carente o generica pattuizione scritta sulla distribuzione dell’orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore” (Cass. n. 1430/2012).
Pertanto, la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro anche se non è di per sé idonea a travolgere integralmente il contratto, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale di cui all’art. 1419, co.1, c.c., è sufficiente a determinare la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro (Cass. n. 5330/2006; Cass. n. 283/2005; Cass. n. 210/1992).
Inoltre, la Suprema Corte aggiunge che “in assenza di rapporto part – time nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa”(Cass. n. 5518/2004; Cass. n. 6878/2002; Cass. n. 2033/2000).