Francesca Albiniano
La riorganizzazione di una struttura socio-sanitaria rientra nella libertà d’impresa costituzionalmente tutelata, ma la legittimità della conseguente soppressione di posti di lavoro è subordinata a specifici criteri di legge.
Nota a Cass. 4 aprile 2016,n. 6501
La riorganizzazione di una struttura socio-sanitaria(casa di cura privata), che si traduca nella soppressione di un posto di lavoro, deve basarsi su una ragione che, “per imporsi sull’esigenza di stabilità, dev’essere seria, oggettiva e non convenientemente eludibile”.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (4 aprile 2016, n. 6501. Conformi Cass. nn. 12242 /2015, 7474/2012, 15157/2011), che ha ribadito alcune pilastri fondamentali alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E cioè:
- a) le ragioni: il riassetto organizzativo dell’azienda può essere attuato anche al fine di una più economica gestione dell’impresa, finalizzata a far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva (Cass. n. 2874/2012), purchè di tali presupposti si dia adeguatamente conto in giudizio.
- b) Onere della prova: è posto a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre e di dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto e, quindi, nell’ipotesi di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto, oltre che del relativo processo e del nesso di causalità con il licenziamento.
- c) Scelte organizzative: in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nel cui ambito rientra anche il riassetto organizzativo realizzato per una più economica gestione dell’impresa), le decisioni sono rimesse alla valutazione del datore di lavoro, atteso il principio di libertà d’iniziativa economica exart. 41 Cost.; il giudice, pertanto, non può sindacare nel merito (v. L. n. 183/2010, art. 30), la scelta dei criteri di gestione dell’azienda, nel senso che non è sindacabile,nei suoi profili di congruità ed opportunità, la decisione imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (ex plurimis Cass. n. 12242/2015, 25874/2014, 24235/2010).
Il giudice, tuttavia, potrà sottoporre al vaglio la reale sussistenza del motivo addotto per il licenziamento ed il rapporto di causa-effetto fra il recesso e le ragioni addotte dal datore di lavoro (Cass. n. 23620/2015).
Nella fattispecie esaminata, il licenziamento, dichiarato illegittimo, era stato attuato solo dopo due anni e mezzo l’emanazione dei decreti assessoriali che avevano stabilito il riassetto organizzativo con soppressione del posto e oltre sei mesi dalla stipula della relativa convenzione tra società e AUSL.