Francesco Belmonte

I genitori, anche adottivi o affidatari, possono assentarsi dal lavoro, usufruendo del congedo parentale e del congedo facoltativo, ovvero optare per il part time.

Ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, previsti per la madre ed il padre, il Legislatore affianca un successivo periodo di astensione, facoltativa, di cui possono beneficiare entrambi i genitori (anche adottivi e affidatari), sia in via alternativa che contemporaneamente (c. d. congedo parentale). La disciplina dell’istituto è contenuta negli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), come modificati dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, (“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”), in attuazione dell’art. 1, co. 8 e 9, Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c. d. Jobs Act) (Sulle novità introdotte in tema di congedo parentale, cfr., tra i tanti, CALAFA’, Il sostegno della genitorialità dopo il Jobs Act, in LG, 2015, 882).

Il diritto a fruire del congedo parentale è esercitabile, entro il dodicesimo anno di vita del bambino, per un periodo continuativo o frazionato (art. 32, T. U.):

  • dalla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, fino a 6 mesi di congedo;
  • dal padre lavoratore (non autonomo), dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  • da entrambi i genitori fino a 10 mesi di congedo;
  • dal genitore “solo” fino a 10 mesi di congedo.

Il congedo in esame può essere usufruito su base giornaliera, ferma restando la facoltà per i c.c.n.l. di settore di prevedere modalità di fruizione dello stesso anche su base oraria (art. 32, co. 1-bis, T. U. ). Ciononostante, entrambi i genitori possono ricorrere a simile modalità di fruizione anche qualora manchi in merito una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva (art. 32, co. 1-ter, T. U.). Questa disciplina è estesa, altresì, ai genitori lavoratori dipendenti adottivi o affidatari che hanno diritto ad usufruire del congedo parentale e del relativo trattamento economico entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età (art. 36, co. 1 e 2, T. U.).

A tale congedo parentale, si aggiunge, poi, un’ulteriore congedo facoltativo di 2 giorni, (introdotto, prima, dall’art. 4, co. 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92 – c. d. riforma Fornero- e poi confermato, dall’ art. 1, co. 205, L. 28 dicembre 2015, n. 208 – c. d. legge di stabilità 2016) da fruire anche in via non continuativa, ma non frazionabile ad ore, entro e non oltre 5 mesi dalla nascita del figlio, mediante scomputo di tali giorni dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della madre ed in base ad un accordo con quest’ultima. Sono beneficiari di tale congedo anche il padre adottivo e affidatario ai sensi dell’art. 1, co. 5, D. M. 22 dicembre 2012. Pertanto, la fruizione da parte del padre del congedo facoltativo è “condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre” (art. 1, co. 3, D.M. 22 dicembre 2012).
Tale misura, non rifinanziata per il 2017, è stata riproposta dall’art. 1, co. 354, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c. d. legge di stabilità 2017), la quale ha reintrodotto il congedo in questione, nella misura di 1 giorno e solo per il 2018.
Inoltre, simile astensione, spetta anche nel caso in cui la madre, pur avendone diritto, non si avvalga del congedo di maternità e, qualora quest’ultima se ne avvalga, può essere goduto anche contemporaneamente all’astensione della madre (art. 1, co. 3 e 4 D.M. 22 dicembre 2012; INPS Circ., n. 40/2013). Le opzioni dei genitori risultano ulteriormente ampliate da quanto disposto dall’ art. 8, co. 7, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,(“ Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 “), che ha introdotto un’ulteriore possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time per i lavoratori che beneficiano del congedo parentale (c.d. part-time “parentale”). Tali lavoratori potranno chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, per tutto il periodo corrispondente al congedo non fruito, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Qualora il prestatore avanzi una simile richiesta, il datore sarà tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla domanda.

Il congedo parentale: nozione, beneficiari e opzione per il part-time.
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