Il dipendente che si assenta per malattia, superando sia il periodo di conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto), sia l’aspettativa “aggiunta” a tale periodo, può essere legittimamente licenziato
Nota a Cass. 6 aprile 2016, n. 6697
Kevin Puntillo
Il lavoratore, assente per malattia, che superi sia il periodo di conservazione del posto (c.d. comporto) sia il periodo di aspettativa, può essere legittimamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (6 aprile 2016, n. 6697), chiamata a pronunciarsi sul caso di una lavoratrice dipendente di banca che, dopo la scadenza del periodo di comporto, aveva richiesto un periodo di aspettativa (concesso dal datore di lavoro nonostante la relativa richiesta fosse pervenuta oltre i limiti temporali previsti dal c.c.n.l. di categoria), per consentirle stessa di recuperare appieno le energie psicofisiche al fine di riprendere, poi, il servizio.
Secondo i giudici, dal comportamento “benevolo” dell’impresa non poteva conseguire:
- nè una rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, in quanto il datore di lavoro aveva invitato la lavoratrice a riprendere servizio appena scaduto il periodo di aspettativa e, perciò, non si era verificata una prolungata inerzia datoriale, sintomatica della volontà di rinuncia al potere di licenziamento e tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente (Cass. n. 19400/2014; Cass. n. 24899/2011), gravando peraltro su quest’ultimo l’onere di provare tale circostanza (Cass. n. 19400/2014);
- né “l’affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto”, poiché “l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole “spatium deliberandi” che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare nel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali” (cfr., fra le altre, Cass. n. 7037/2011).
Dal momento che il dipendente, decorso il termine di comporto, può essere licenziato, anche se effettivamente e seriamente malato, i contratti collettivi hanno previsto l’istituto dell’“aspettativa”, consistente in un periodo in cui il rapporto di lavoro prosegue anche oltre il termine di comporto, sia pur in assenza della retribuzione.
L’art. 50 c.c.n.l. del credito 12 Febbraio 2005 (art. 58 del vigente c.c.n.l. 31 marzo 2015), applicato alla fattispecie in esame, stabilisce che
“1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per:
anzianità | mesi |
a) fino a 5 anni | 6 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 8 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 12 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 15 |
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 18 |
f) oltre i 25 anni | 22 |
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
anzianità | mesi |
a) fino a 5 anni | 8 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 10 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 14 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 18 |
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 22 |
f) oltre i 25 anni | 24 |
9. Le imprese segnaleranno ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, l’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio….. “.
Per quanto riguarda la possibilità di godere delle ferie, “sostituendole” al periodo di conservazione del posto (c.d. periodo di comporto) allo scopo di sospenderne il decorso, si rinvia al contributo di Nicolò Mastrovito, L’uso delle ferie sospende il decorso del periodo di comporto (nota a Cass. 14 aprile 2016, n. 7433), di prossima pubblicazione.