Alfonso Tagliamonte

Tra le forme di sostegno al reddito introdotte dal c.d. Jobs Act (L. 10 dicembre 2014, n. 183), riveste particolare rilievo l’Assegno di Disoccupazione (ASDI), destinato ai lavoratori, già beneficiari della indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), che siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

La prestazione, inizialmente introdotta in via sperimentale solo per il 2015 ( art. 16, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), è stata resa strutturale fino al 2019 (art. 43, co. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) e disciplinata, per gli aspetti applicativi, con D.M. 29 ottobre 2015.

La circolare Inps 3 marzo 2016, n. 47 fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di fruizione di tale Assegno di Disoccupazione.

Per richiedere l’ASDI è necessario possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • aver fruito della NASPI per la durata massima spettante;
  • essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASPI;
  • essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
  • non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASPI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  • avere sottoscritto, presso i competenti Centri per l’impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

L’ammontare dell’Assegno corrisposto è proporzionato al valore della NASPI. L’importo dell’ASDI è, infatti, pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita e non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale. La somma può essere incrementata in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare, qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (ANF). Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli ANF e non è riconosciuta la contribuzione previdenziale figurativa.

La domanda di concessione dell’ ASDI va presentata in via telematica, entro e non oltre i 30 giorni successivi la fine del periodo massimo di fruizione della NASPI, attraverso uno dei consueti canali messi a disposizione dall’Inps:

  • sito inps.it (se il cittadino è in possesso del PIN dispositivo Inps);
  • Contact Center Multicanale Inps-Inail (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164, oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico);
  • patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita).

L’Assegno spetta dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione di tutta la NASPI spettante ed è erogato direttamente dall’Inps. Prima di effettuare il pagamento, l’Istituto, verificati tutti i requisiti di legge e deve ricevere dal Centro per l’impiego competente la comunicazione di avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, o patto di servizio.

Il (nuovo) assegno di disoccupazione (ASDI).
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