Fabrizio Girolami
Nota a Trib. Milano 16 dicembre 2015, n. 3460.
I lavoratori con contratto a tempo parziale che espletano la propria attività sulla base di turni “continui” e “avvicendati” hanno diritto a percepire le medesime maggiorazioni retributive per il lavoro notturno e per il lavoro notturno festivo previste dalla contrattazione collettiva del settore (ccnl Autostrade) in favore dei lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, il c.d. “principio di non discriminazione” (previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che riproduce l’analoga previsione contenuta nell’abrogato art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61), in forza del quale il lavoratore a tempo parziale ha diritto a non vedersi applicato un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento contrattuale, ferma restando la necessità di riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (c.d. “pro rata temporis” = in proporzione al tempo).
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della previsione del contratto collettivo che attribuisca al lavoratore a tempo parziale un trattamento retributivo meno che proporzionale rispetto a quello spettante al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento contrattuale, con il conseguente diritto, per il lavoratore part time, di richiedere il riconoscimento delle relative differenze retributive.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015, accogliendo il ricorso avanzato da tre lavoratori part time nei confronti della società Autostrade per l’Italia S.p.A.
Nel caso di specie, i lavoratori, adibiti a mansioni di esattori part time presso un casello della rete autostradale, avevano convenuto in giudizio la società, lamentando una illegittima disparità di trattamento (essendo meno che proporzionale) rispetto agli emolumenti erogati agli esattori impiegati a tempo pieno in relazione alle prestazioni effettuate per il lavoro notturno e per il lavoro notturno festivo.
In particolare, secondo i ricorrenti, la disparità di trattamento sarebbe derivata dal fatto che l’art. 24, punto 4 e 5, del c.c.n.l.16 febbraio 2000 per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori prevede l’applicazione, per i lavoratori turnisti a tempo parziale, di un divisore pari a “170” per tutte le voci della retribuzione (sia fisse che variabili), mentre, per i lavoratori a tempo pieno, il medesimo divisore è applicato solo per la parte variabile della retribuzione, con conseguente diminuzione del trattamento retributivo complessivo spettante ai lavoratori part time.
Infine i ricorrenti, oltre a chiedere la declaratoria di nullità della richiamata previsione dell’art. 24 del c.c.n.l., richiedevano di accertare il proprio diritto all’inquadramento tra il personale adibito a “turni continui e avvicendati” e, conseguentemente, il riconoscimento delle maggiorazioni previste dall’art. 11, punto 10, del c.c.n.l. (40% per il lavoro notturno e 80% per il lavoro notturno festivo).
Il Tribunale di Milano ha accolto le richieste avanzate dai ricorrenti, sviluppando un articolato iter argomentativo ed adeguandosi ai principi di diritto già precedentemente formulati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 14 novembre 2014, n. 24333; Cass. 15 ottobre 2010, n. 20843).
Il giudice ritiene che dalla lettura delle disposizioni del contratto collettivo di riferimento per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, si desume che, nel settore autostradale, il personale a tempo parziale, come quello a tempo pieno, può essere adibito ad attività in regime di turnazione (turni che, a loro volta, possono essere “ordinari” ovvero “continui ed avvicendati”, seppur con schemi di sequenza oraria necessariamente diversi da quelli previsti dal contratto per i lavoratori a tempo pieno), con diritto alla medesima maggiorazione retributiva del personale a tempo pieno.
Ogni diversa interpretazione della norma si porrebbe in contrasto con “il principio di non discriminazione” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 81/2015 (ex art. 4, D.Lgs. n. 61/2000), determinando, per il lavoratore turnista a tempo parziale, un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.