Illecito imporre ai dipendenti, assunti con un contratto a tempo parziale, di svolgere di fatto attività lavorativa quotidiana a tempo pieno e/o di firmare una lettera di dimissioni in bianco.
Nota a Cass. Pen. 5 maggio 2016, n. 18727
Francesca Albiniano
La condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore condizioni contrattuali inique, ponendolo nell’alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato, vale a dire la mancata possibilità di assicurarsi un lavoro, integra il reato di estorsione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 5 maggio 2016, n. 18727, (v. anche Cass. 12 gennaio 2015, n. 677; Cass. 23 dicembre 2014, n. 53649) che ha condannato il titolare di una società, avente in gestione un bar, per estorsione continuata ai danni dei suoi dipendenti, indotti, mediante minaccia di licenziamento, prima, ad accettare condizioni contrattuali imposte ed a firmare una lettera di dimissioni in bianco, e poi, costretti “a svolgere di fatto attività lavorativa quotidiana e a tempo pieno, pur risultando gli stessi assunti con un contratto a tempo parziale, e a non fruire di ferie, contributi e TFR, costringendoli altresì ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato”.
Nella sentenza in commento, la Cassazione ha ribadito il proprio costante indirizzo nel ritenere che “un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo, può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera”(v. Cass. 24 gennaio 2003, n. 3779; Cass. 11 febbraio 2002, n. 5426).
Va, peraltro, rilevato che, nel caso in esame, la situazione di soggezione e debolezza contrattuale in cui si trovavano i lavoratori non era quella tipica e propria dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, ma era aggravata dalla difficile situazione occupazionale siciliana (e nella città di Trapani in particolare).