I fringe benefit corrisposti a titolo di welfare aziendale non sono tassati come redditi da lavoro

Alfonso Tagliamonte

Per i lavoratori del settore privato è prevista la possibilità di trasformare i premi di risultato e la partecipazione agli utili in fringe benefit, per i quali è ottenibile una tassazione agevolata rispetto a quella applicata sulle predette tipologie di remunerazione premiale (Art. 1, co. 184, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016).

L’ambito normativo in cui si inserisce la misura è quello delle agevolazioni fiscali previste per il 2016 sui premi di risultato, la partecipazione agli utili e la possibile fruizione in denaro voucher dei fringe benefit.

Il legislatore ha disposto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, sia i premi di risultato che gli utili da distribuire debbano essere “erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, sottraendo in pratica dall’applicabilità della norma le forme premiali previste dai soli contratti collettivi nazionali (co. 187, Legge di Stabilità 2016).

Sulla questione, è, di recente, intervenuta l’Agenzia dell’Entrate con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, chiarendo i requisiti aziendali, soggettivi e oggettivi, nonché le modalità applicative di tale agevolazione fiscale.

L’Agenzia, precisando che l’ambito applicativo della norma è limitato al settore privato, sottolinea che le somme corrisposte a titolo di welfare aziendale non concorrono a formare il reddito dei dipendenti e non sono soggette a imposta sostitutiva se fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale di premi di risultato e di somme erogate in qualità di partecipazione agli utili dell’impresa.

La Circolare n. 28/E elenca i casi per i quali è possibile attuare la conversione in benefit (art. 51, co. 2 e 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917 e s.m.i., c.d. TUIR ):

  • Contributi integrativi in enti o casse assistenziali aggiungendoli a quelli che il datore di lavoro già versa per il dipendente, nel limite dei 2.000-2.500 euro di tetto al di sopra del quale la somma resta premio di produttività, con relativa tassazione. L’esenzione è applicabile entro il tetto di 3.615,20 euro. Ad esempio, se ai sensi della lett. a), del co. 2, art. 50 TUIR, sono versati alla cassa avente esclusivamente fine assistenziale contributi per euro 3.000, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente euro 615,20;
  • Buoni pasto cartacei (esenti per quota giornaliera fino a 5,29 euro) o virtuali (esenti per quota giornaliera fino a 7 euro) (lett. c), co. 2, art. 51);
  • Trasporto collettivo: abbonamento ai mezzi pubblici. Per i servizi di trasporto non contemplati direttamente dalla norma, ma chiesti in sostituzione dal dipendente, il limite massimo è previsto in euro 258,23 (lett. d), co. 2, art. 51);
  • Azioni: la sostituzione del premio di risultato con azioni, affinché sia esente da tassazione sui redditi, può avvenire entro il limite di euro 2.065,83 nel periodo d’imposta (lett. g), co. 2, art. 51).

Si precisa, comunque, che le agevolazioni fiscali introdotte dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 184, della Legge di Stabilità 2016, non trovano applicazione nei seguenti casi:

  • somme non soggette ad imposta sostitutiva (art. 1, co. 182, Legge di Stabilità 2016) (es.: dipendente escluso dalla tassazione agevolata perché con reddito annuo superiore a 50.000 euro);
  • benefit erogati senza possibilità di conversione monetaria. L’obbligazione del datore di lavoro ha ad oggetto sin dal suo sorgere l’erogazione in maniera specifica di beni e servizi e, quindi, può essere adempiuta solo con tale modalità
Agenzia delle Entrate: si può scegliere di pagare meno tasse con i fringe benefit
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