Se in un appalto pubblico cambia la società appaltatrice e quest’ultima riassume i lavoratori già impiegati nello stesso appalto dalla precedente aggiudicataria, si configura un trasferimento di ramo d’azienda, con l’applicazione delle norme contenute nell’art. 2112 c. c.

Nota a Cass. 6 aprile 2016, n. 6693 e Cass. 12 aprile 2016, n. 7121

Gennaro Ilias Vigliotti

Nella successione di appalti, la riassunzione di un gruppo di lavoratori, caratterizzati dal possesso di specificità professionali strettamente collegate alla natura del lavoro o del servizio reso all’appaltante, può costituire una cessione di ramo d’azienda anche se non vengono contestualmente trasferiti beni, mezzi o strumenti.

In particolare, si parla di trasferimento di ramo di azienda – disciplinato dall’art. 2112 c.c. –   qualora il complesso organizzato  dei  beni  dell’impresa  ­  nella  sua  identità  obiettiva sia  passato  ad  un diverso  titolare  in  forza  di  una  vicenda  giuridica  riconducibile  al fenomeno  della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione.

Il trasferimento di ramo d’azienda è pertanto configurabile anche se la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.

La conseguenza è che tali lavoratori (per effetto di una successione legale del contratto di lavoro ­ e non un’ipotesi di mera cessione ­ che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c.) conservano diritti e prerogative già riconosciuti dall’originario datore di lavoro, a carico di quello nuovo, che sopporta il peso economico delle posizioni retributive e contributive già maturate nel pregresso rapporto.

Il principio in analisi è stato espresso dalle sentenze nn. 6693 e 7121 del 2016, rese dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nei procedimenti avviati da due lavoratori licenziati da una Società a capitale pubblico per cessazione di attività, dopo che l’Azienda era stata sostituita da altro Ente di eguale natura giuridica nell’unico appalto pubblico gestito. In conseguenza di tale mutazione contrattuale, la nuova appaltatrice aveva provveduto alla riassunzione della quasi totalità dei dipendenti precedentemente impegnati nell’appalto, eccezion fatta per i due ricorrenti.

I lavoratori, ritenendo che con la riassunzione della quasi totalità dei dipendenti si fosse realizzato tra il primo Ente appaltatore ed il secondo un trasferimento d’azienda, avevano adito il Giudice del Lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso per violazione dell’art. 2112 c. c. Il Tribunale accoglieva tale ricostruzione, confermata in appello, e ordinava all’azienda cessionaria di reintegrare i due lavoratori.

La questione veniva poi sottoposta alla valutazione della Cassazione, rilevando la fallacità del ragionamento giuridico dei giudici di merito nella parte in cui avevano ritenuto integrato il trasferimento d’azienda senza verificare se la pretesa entità economica trasferita avesse effettivamente conservato la propria identità, ai sensi dell’art. 2112 c. c.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, confermando la ricostruzione di merito, ha affermato che, ai fini della configurabilità di un trasferimento d’azienda, il requisito della necessaria identità dell’ente economico trasferito va valutato tenendo in considerazione «il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione. Anche un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica che può conservare la propria identità ove il nuovo titolare non si limiti a proseguire l’impresa, ma riassuma anche una parte essenziale (in termini di numero e competenza) del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti».

Nel cambio appalto pubblico, dunque, la riassunzione, da parte della nuova appaltatrice, della quasi totalità dei dipendenti in servizio presso la precedente concessionaria per le stesse mansioni, integra una successione legale del contratto di lavoro, con conseguente applicazione delle garanzie previste dal codice civile.

 

Riassumere i lavoratori di un appalto pubblico è trasferimento d’azienda.
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