L’infermiera assegnata alle “pulizie” che si rifiuta aprioristicamente di adempiere la prestazione può essere licenziata.

Nota a Cass. 5 maggio 2016, n. 9060.

Kevin Puntillo

E’ legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato ad una infermiera “generica” di una Casa di cura a seguito dell’opposto rifiuto allo svolgimento delle mansioni di pulizia delle scale e deireparti, reputate, dalla stessa, inferiori rispetto alle mansioni del profilo di inquadramento.

Lo ha stabilito la Cassazione (5 maggio 2016, n. 9060) in un caso relativo alla richiesta, rivolta ad una dipendente da parte di una Direzione di una Casa di cura, di effettuare in via esclusiva le mansioni di pulizia in varie parti della struttura sanitaria, in luogo della funzione di assistenza al personale infermieristico nei reparti. La stessa aveva opposto un netto rifiuto, dando così origine a numerosi provvedimenti disciplinari culminati nella sanzione espulsiva.

Nello specifico, alla lavoratrice era stato attribuito il livello 5^ del CCNL e successivamente la posizione B del CCNL, con la erogazione dell’indennità professionale che, dalla busta paga, risultava corrisposta come “indennità professionale infermiere generica, sala operatoria, presenza su due turni”. Risultava, peraltro, dalle testimonianze che la dipendente era stata inserita nei turni degli ausiliari, svolgendo (nonostante la qualifica di “infermiera”) un’attività riconducibile alla posizione A2 (attività esecutive di natura tecnico – manuale nell’ambito della quale figurano anche mansioni di pulizia) e provvedendo, nel settore cui era stata assegnata, alle attività di pulizia delle apparecchiature, degli strumenti e degli ambienti.

Secondo la Cassazione, “il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost., e potendo egli invocare l’art. 1460 c. c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l’inadempimento di quest’ultimo sia tanto grave e dirompente da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo”.

I giudici, poi,  nell’accertare se le mansioni richieste comportavano un vulnus così grave ed irreparabile alla professionalità della lavoratrice da legittimare il suo rifiuto a svolgere la prestazione “senza neppure poter aspettare un accertamento giudiziario”, hanno escluso che la nuova assegnazione di mansioni concretasse un “pericolo di danno così grave ed irreversibile alla professionalità della lavoratrice” (che già svolgeva in parte attività di pulizia),  tale da legittimare il ricorso al principio di autotutela (che nel nostro ordinamento ha  carattere eccezionale) con il rifiuto di svolgere l’attività richiesta”, ritenendo, pertanto, legittimo il licenziamento.

Rifiuto di svolgere mansioni inferiori e licenziamento.
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