Maria Novella Bettini e Francesco Belmonte
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, co. 7, L. delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs act), il quale ha delegato il Governo ad emanare un decreto volto a “riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”; nonché dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale ed aziendale, ai sensi dell’art. 51, del medesimo D.Lgs. n. 81/2015).
Il Decreto n. 81/2015, con una tecnica legislativa semplificativa e riassuntiva rispetto ai precedenti interventi legislativi in tema di part time, ha espressamente abrogato la vecchia regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 [risulta pertanto superata la questione se il D.Lgs n. 276/2003, il quale, per espresso disposto legislativo, “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni” (art. 1, co. 2), modificando, il D.Lgs. n. 61/2000, avesse inciso sulla disciplina dell’istituto solo nell’ambito dell’impiego privato o anche nell’ambito dell’impiego pubblico], prevedendo, all’art. 12, co. 1, che le disposizioni che regolano il nuovo part time nel settore privato si applicano (ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001) “ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6 (riguardanti il lavoro supplementare e le clausole elastiche non disciplinate dalla contrattazione collettiva), e 10 (disciplinante l’apparato sanzionatorio), e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia” [v. artt. 1, co. 57-65, L. 23 dicembre 1996, n. 662; L. 27 dicembre 1997, n. 449; L. 23 dicembre 1998, n. 448; L. 23 dicembre 1999, n. 488, che regolano alcuni specifici aspetti del part time, quali il campo di applicazione soggettivo (art. 1, co. 57, L. n. 662/1996) e la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (art. 1, co. 58, L. n. 662/1996].
Pertanto, in ossequio alla parificazione di trattamento fra dipendenti pubblici e privati, il part time nella P.A. è regolamentato dalla disciplina vigente per il settore privato (in tema, si rinvia a D. CASAMASSA, Part time: nozione, forma e contenuto del contratto, in www.soluzionilavoro.wordpress.com, 17 marzo 2016), salvo eccezioni esplicitamente previste in ragione della peculiarità degli interessi coinvolti e delle specificità che connotano organizzazione, funzionamento e finalità dell’impiego pubblico.
È quindi applicabile sia al settore privato che a quello pubblico, l’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, in base al quale il lavoratore subordinato può essere assunto con contratto part time, sia a tempo pieno (ex art. 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66) che a tempo determinato.
In particolare, si considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale fissato in 40 ore settimanali, ovvero al minore orario eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Nella nuova disciplina manca, invece, rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 61/2000, la classica suddivisione del lavoro a tempo parziale in orizzontale, verticale e misto.Tuttavia, dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, tale tripartizione continuerà verosimilmente ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l’assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi (in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi). L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), in risposta ad un quesito in tema di part time e i suoi effetti sulle ferie, in data 19 ottobre 2015 ha rilevato che per il part time orizzontale spettano ferie piene; analoghe considerazioni sono state avanzate con riguardo alla fruizione dei permessi per motivi personali. Per la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. a tempo parziale orizzontale e verticale, cfr. Cass. 3 luglio 2014, n. 15216; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1424, in LPA, 2014, 149, relativa al lavoro a tempo parziale verticale nel c.c.n.l. comparto Ministeri.