Ai contratti a tempo determinato stipulati per attività stagionali non si applicano le disposizioni riguardanti: il regime degli intervalli, la durata massima di 36 mesi ed i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine.
Nota a Min. Lav. Interpello 20 maggio 2016, n. 15
Francesco Belmonte
Il regime degli intervalli, la durata massima di 36 mesi e i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine non trovano applicazione per i “lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.” (art. 21, co. 2, D. Lgs. n. 81/2015).
Da tale disposto normativo emerge come “l’attuale quadro regolatorio continui a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 – da individuare a norma dell’emanando decreto ministeriale – per le quali non operano i limiti di cui all’art. 19, comma 2, 21, comma 2 e 23, comma 2.”
«In altri termini, il rinvio medio tempore al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo».
E’ possibile includere, poi, in tali ulteriori ipotesi “anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.”
Tale è la risposta della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello n. 15 del 20 maggio 2016) al quesito posto dell’ASSAEREO (Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo) circa la corretta interpretazione degli articoli 19 e ss., D. Lgs. 15 giugno 2016, n. 81, regolanti il contratto di lavoro a tempo determinato.
In merito, invece, ad un ulteriore chiarimento (non computabilità dei periodi di lavoro stagionali ai fini della determinazione dei 36 mesi o dell’eventuale differente termine già stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo l’art. 5, co. 4 bis, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368), la Direzione afferma che i periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite massimo di 36 mesi, che trova applicazione, invece, per i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attività non stagionali. Ciò in quanto, i contratti stagionali rappresentano un’eccezione alla durata massima prevista dalla legge o, in alternativa, dai contratti collettivi.
Infine, in relazione all’ultimo chiarimento posto (possibilità di sommare i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a tempo determinato, previsti dall’art. 2, D.Lgs. n. 368/2001 – “È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci” … “nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale …”-, con quelli sanciti dall’art. 23, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, – “… non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione …” – fino all’abrogazione dello stesso art. 2, disposta dall’art. 55, co. 2, D. Lgs. n. 81/2015, a partire dal 1° gennaio 2017) la Direzione ritiene come i limiti percentuali previsti dall’art. 2, D. Lgs. n. 368/2001 costituiscano un’ipotesi aggiuntiva rispetto a quelli sanciti dall’art. 23, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, poiché differenti ed ulteriori rispetto a questi ultimi, in ragione della specificità del settore e delle esigenze ad esso connesse. Pertanto, non deve escludersi la cumulabilità dei limiti predetti.