Il mancato godimento del riposo compensativo per pronta disponibilità festiva non equivale a prestazione lavorativa e non esonera dal “debito orario settimanale”.
Nota a Trib. Bari 13 gennaio 2016
Kevin Puntillo
La pronta disponibilità del dirigente medico, prevista dalla disciplina collettiva (v. art. 20 ccnl Comparto Sanità – Area dirigenza medica e veterinaria – 1994-1997, recepito dal D.P.C.M. 12 settembre 1996), impone al dirigente di raggiungere il presidio sanitario nel tempo stabilito con le procedure previste dalla contrattazione collettiva “per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture”.
Si tratta, cioè, di una prestazione strumentale e accessoria che si concretizza in un obbligo di immediata reperibilità, limitato ai soli periodi notturni e festivi e compensato con una “indennità per ogni dodici ore”. Inoltre, “in caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario” (v. Cass. 25 febbraio 2011, n. 4688).
La pronta disponibilità, pur comportando il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo, non equivale ad una effettiva prestazione lavorativa (dal momento che limita, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso). Lo ha affermato Trib. Bari 13 gennaio 2016 precisando che, in base alla normativa legislativa e contrattuale, “il dirigente sanitario in servizio di pronta disponibilità in giorno festivo, che non abbia reso prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le sei ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana”.
Inoltre, nel silenzio della normativa, secondo il Tribunale, “deve ritenersi conforme all’interesse dei dirigenti sanitari, una interpretazione della stessa nel senso di salvaguardare la libertà di ciascun dirigente in merito alla valutazione della convenienza della fruizione del giorno di riposo compensativo con prolungamento dell’orario di lavoro negli altri giorni della settimana”. Ciò comporta, di conseguenza, che la concessione del giorno di riposo compensativo è subordinata alla richiesta dell’interessato.
Il medico, qualora non chieda di godere del giorno di riposo compensativo in relazione alle disponibilità festive prestate, non può sostenere di aver subito un danno da usura psicofisica in conseguenza del mancato recupero, in quantola pronta disponibilità nei suddetti giorni festivi non equivale ad attività lavorativa e, comunque, l’eventuale godimento del riposo compensativo non esonera il dirigente dall’obbligo di rispettare il “debito orario settimanale”.
La contrattazione collettiva prevede:
a) il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta disponibilità prestato in giorno festivo, a prescindere dall’effettiva prestazione di lavoro, specificando, però, che la spettanza del suddetto diritto non può comportare “riduzione del debito orario settimanale” (v. art. 17, co. 7, ccnl 3 novembre 2005 – Area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del SSN);
b) e, in caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, il diritto (a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni) ad “equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (v. artt. 9, co. 1, e 34, ccnl integrativo del ccnl del personale Sanità stipulato il 7 aprile 1999;art. 20 ccnl 1 settembre 1995).