Nel passaggio ad una società appaltatrice di un servizio bar, la lavoratrice non può essere nuovamente sottoposta al periodo di prova.

Rossella Rossi – Commercialista in Albinia (GR)

Il Tribunale di Milano (1 luglio 2016) ha dichiarato la nullità del patto di prova e l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice addetta al bar di un ospedale, assunta dalla società subentrata in un appalto con apposizione del periodo di prova, al termine del quale veniva licenziata.

I giudici hanno rilevato che, in base al combinato disposto degli artt. 332, 338 e 335 del CCNL del turismo pubblici esercizi (Capo XII  – Norme per la ristorazione collettiva – mense aziendali – tra cui può essere annoverato anche il bar), la società subentrante nell’appalto deve assicurare l’assunzione senza periodo di prova dei lavoratori in organico iscritti da almeno tre mesi nei libri paga-matricola della gestione uscente. E che la ragione per cui, nel passaggio diretto, non è consentito apporre alcun patto di prova al contratto, risiede nella circostanza che il personale rimane ancorato alla medesima attività e, quindi, ha già dato prova di essere in grado di svolgerla.

Essi, inoltre, hanno osservato che il diritto all’assunzione del lavoratore già occupato nell’appalto, senza patto di prova, vale anche nel caso in cui il CCNL del turismo sia applicato dalla sola impresa subentrante. E che, anche se la società uscente dalla gestione non applicava il CCNL menzionato, bensì quello delle cooperative, comunque il CCNL del turismo risultava applicato dalla società subentrante nella gestione e, quindi, era applicabile al caso in esame.

Nello specifico, l’art. 332 (Cambi di gestione – finalità) stabilisce che: “1. Rilevato che il settore della ristorazione collettiva – per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica – è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue”.

L’art. 338 (Cambi di gestione – condizioni) afferma che: “1. Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al 1° comma del precedente art. 335, per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 186 e 187 del presente contratto. 2. Qualora tali condizioni non sussistessero, la gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di 30 giorni”.

E l’art. 335 (Cambi di gestione – assunzioni) prevede che “1. La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori. 2. I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l’effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall’azienda cedente”.

 

Clausola sociale nella successione di appalti nel turismo: illegittimo il licenziamento del lavoratore assunto in prova.
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