In caso di licenziamento “economico”, l’obbligo di «repêchage», così come gli altri doveri scaturenti da un contratto di lavoro subordinato, si estende dall’impresa del datore di lavoro a quelle appartenenti al medesimo gruppo societario solo qualora sia rinvenibile, all’interno del gruppo stesso, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro
Nota a Cass. 26 agosto 2016, n. 17368
Gennaro Ilias Vigliotti
Soprattutto con riferimento al tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare quello di natura economica, spesso, a seguito della soppressione del posto o alla riduzione del personale in un’impresa
appartenente ad un gruppo societario, il lavoratore licenziato impugna, dinanzi all’Autorità giudiziaria, l’illegittimità dell’atto di recesso per non aver il datore di lavoro operato l’applicazione dell’istituto del c.d. «repêchage» con riferimento a tutte le aziende appartenenti al gruppo, bensì esclusivamente a quella cui è formalmente imputato il rapporto di lavoro.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiamata più volte a risolvere la questione, ha di recente ribadito (sentenza 26 agosto 2016, n. 17368) che, perché gli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro subordinato (ivi compresi quelli afferenti la sua cessazione, come il «repêchage») siano imponibili a soggetti imprenditoriali diversi dal formale datore di lavoro, è necessario che sia configurabile una specifica ripartizione dell’attività delle singole imprese vincolate da collegamento economico, tale da integrare i seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa dal parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Non basta, dunque, il mero collegamento economico tra le imprese: perché il lavoratore licenziato per ragioni economiche possa far valere il «repêchage» nei confronti di tutto il gruppo societario è necessario che le relazioni economiche, finanziare ed amministrative tra le imprese connesse creino un apparato individuabile come unico ed autonomo centro di imputazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato.