Ampia depenalizzazione delle norme di diritto del lavoro.
Francesco Belmonte
Il diritto del lavoro, come noto, è ampiamente depenalizzato. Nello specifico, sono state depenalizzate le seguenti materie: a) Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, nonché utilizzo di personale fornito da soggetti non autorizzati (in base all’art. 18, co.1, prima parte, e co. 2, D.Lgs. n. 276/2003), prima punibile con ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro ed adesso con sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro (non diffidabile); b) Appalto privo dei requisiti di legge (organizzazione dei mezzi, esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore, rischio di impresa: ex art. 29, co. 1, e art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003), anteriormente sanzionabile con ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro ed oggi con sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro (non diffidabile); c) distacco improprio non finalizzato al soddisfacimento di un interesse del datore di lavoro distaccante (disciplinato dall’art. 30, co. 1, e art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003), prima punibile con ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, ed ora con sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, con un minimo di 5.000 e un massimo di 50.000 euro (non diffidabile); d) divieto ad agenzie private e a singoli procacciatori di esplicare attività di mediazione a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, di pensionati, nelle materie riservate ai patronati (ex art. 17, co. 2, L. 152/2001), che passa, dalla previgente ammenda da 1.032 a 10.329 euro – con facoltà del giudice di aumentarla fino a un quintuplo – alla nuova sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (violazione non diffidabile); e) Divieto di discriminazione per l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma (ex art. 27, co. 1, D.Lgs n. 198/2006) punibile, prima, con ammenda da 250 a 1.500 euro ed oggi con sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (non diffidabile); f) Divieto di discriminazione, diretta o indiretta, concernente la retribuzione (ex art. 28, co. 1, D.Lgs. n.198/2006), sanzionato, dapprima penalmente, con ammenda da 250 a 1.500 euro, ed ora in via amministrativa: da 5.000 a 10.000 euro (non diffidabile); g) Mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del dipendente o dei collaboratori coordinati e continuativi quando l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui (art. 2, co.1-bis, D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983; art. 1, co. 1172, L. n. 296/2006; art. 39, L. n.183/2010), prima punito con la reclusione fine a tre anni e la multa fino a 1.032 euro ed oggi con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. Non punibile se il datore versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione (non diffidabile). (Su tale ultimo profilo, v. A. TAGLIAMONTE, La depenalizzazione dell’omesso versamento dei contributi previdenziali è retroattiva, che segue).