È depenalizzato, con efficacia retroattiva, l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti qualora l’ammontare delle stesse sia inferiore a 10.000 euro annui.
Alfonso Tagliamonte
L’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, qualora l’ammontare delle stesse sia inferiore a 10.000 euro annui, è depenalizzato, con efficacia retroattiva. Tale nuova disciplina è stata introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha riformulato il comma 1-bis, dell’art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificaz., nella L.11 novembre 1983, n. 638.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 agosto 2016, n. 35589, ha applicato tale innovazione normativa ad un caso intervenuto precedentemente all’emanazione della disposizione, chiarendone anche le modalità attuative.
La norma in parola prevede che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, “per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.”
Dalla lettera della disposizione, la Cassazione ha constatato che “costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell’arco temporale dell’anno, l’importo di 10.000 euro”, ma soprattutto che la somma deve essere considerata “come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato”.
Considerato, però, che tale soglia di punibilità deve essere rapportata all’anno, la Corte, nel caso di specie, verificando che l’importo complessivo evaso ammontava a 21.341 euro, formatosi, però, sulla base di mancati versamenti annui inferiori alla quota limite prevista di 10.000 euro, ha concluso per l’inapplicabilità di ogni effetto penale (Sulla questione, v. anche Cass. Pen., Sez. 3, n. 37232/2016).