La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta che legittima il licenziamento.
Mariapaola Boni
La mancata timbratura del cartellino marcatempo da parte di un dipendente di Azienda Unità Sanitaria Locale che si era assentato dal lavoro pur avendo fatto risultare, con modalità fraudolente, la sua presenza mediante falsa attestazione della presenza in servizio, legittima il licenziamento del lavoratore.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione 6 settembre 2016, n. 17637, la quale ha ritenuto legittima e proporzionata la misura sanzionatoria del licenziamento disciplinare, preceduta dal provvedimento di sospensione, irrogata nei confronti del pubblico dipendente assentatosi dal servizio dopo aver fatto risultare in modo fittizio la sua presenza attraverso la timbratura del cartellino marcatempo; ed ha specificato i connotati del comportamento fraudolento del lavoratore, precisando che: “la timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto costituisce certamente una modalità fraudolenta giacchè la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l’amministrazione datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili”, arrecando, quindi, un pregiudizio valutabile in termini monetari a carico della Pubblica Amministrazione (v. Cass. pen. n. 8426/ 2014). In argomento, v. P. PIZZUTI, Reclusione per il dirigente medico in intramoenia che non fattura e si fa timbrare il cartellino da colleghi, di commento alla sentenza del Trib. Firenze (sez. II, 7 dicembre 2015) di condanna (un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione della pena, e 500,00 euro di multa) del dirigente medico in intramoenia che, arrecando all’azienda un danno economico apprezzabile, punibile con la reclusione, aveva attestato il falso sui cartellini marcatempo; svolgeva nel proprio studio attività libero professionale intramuraria; non registrava i dati dei pazienti sull’agenda elettronica collegata alla Asl; e proponeva loro di pagare di meno in cambio della mancata fattura.
Come noto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, dispone che, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
Il comma 1-bis, inserito dall’art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ed applicabile (ex art. 3, co.1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016) agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore di tale Decreto) stabilisce che “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”.
In base poi al co. 3 dell’art. 55 quater, nell’ipotesi di cui alla lettera a) il licenziamento è senza preavviso. Inoltre, ai sensi del successivo co. 3-bis, “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile”.