Legittima la soppressione del posto di lavoro con ripartizione dei compiti

Nota a Cass. 28 settembre 2016, n. 19185

Flavia Durval

La decisione datoriale di operare una diversa ripartizione delle mansioni del dipendente licenziato tra gli altri dipendenti rimasti in servizio, se attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/1966.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza 28 settembre 2016, n. 19185, rilevando che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a fronte della decisione organizzativa del datore di lavoro di sopprimere una posizione lavorativa, con riassegnazione ad altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato, alla condizione che il provvedimento di licenziamento sia l’esito di una effettiva riorganizzazione tecnico-produttiva attuata per soddisfare una specifica finalità di impresa (v. anche Cass. 11 giugno 2004, n. 21121).

La diversa ripartizione delle mansioni fra il personale in servizio, secondo la Corte, è in effetti tale da poter comportare l’esubero della posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. Tuttavia, “in tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituire mero effetto di risulta”.

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e redistribuzione delle mansioni.
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