La Legge Fornero non si applica ai lavoratori pubblici: i licenziamenti intimati dalle Amministrazioni nei confronti del proprio personale sono disciplinati dalla versione originaria dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Nota a Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2016, n. 17965
Gennaro Ilias Vigliotti
La Cassazione ha affrontato recentemente la dibattuta questione dell’applicabilità o meno del regime legale dei licenziamenti del settore privato introdotto con la L. n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) anche ai lavoratori dell’area pubblica.
In particolare, con sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 (v. G.I. Vigliotti, Licenziamenti pubblici: non si applica la Fornero, in questo Blog) decidendo sulla controversia sorta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed un suo funzionario licenziato in violazione della procedura disciplinare, i giudici di legittimità hanno escluso che nel nostro ordinamento possa estendersi la disciplina della “Fornero” ai lavoratori del pubblico impiego.
La Corte ha dunque confermato l’esistenza di un “doppio binario” nel sistema normativo dei licenziamenti: da una parte, i lavoratori del settore privato, cui si applica, a seconda del momento dell’assunzione, l’art. 18 riformato dalla “Legge Fornero” o il recente “Jobs Act” (D.Lgs. n. 23/2015); dall’altra, i dipendenti pubblici, cui, secondo la sentenza in commento, si applicherebbe il dettato originario dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La differenza tra i due regimi non è solo nominale.
Secondo il dettato del “vecchio” art. 18, infatti, il giudice, quando dichiarava inefficace o nullo il licenziamento, oppure lo annullava per assenza di giusta causa o giustificato motivo, era tenuto ad ordinare al datore di lavoro, nelle imprese con più di 15 dipendenti, di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro (secondo il modello della c.d. “tutela reale”).
A seguito della novella del 2012, invece, è stato introdotto un sistema differenziale di protezione, con la tutela reale (limitata ad ipotesi specifiche di licenziamento) affiancata ad una tutela di natura indennitaria, cioè sprovvista dell’obbligo di reintegrazione e fondata sul solo obbligo del pagamento di una somma di danaro.
Con riferimento ai lavoratori del settore pubblico, però, a seguito dell’introduzione della “Fornero”, in assenza di norme chiare sul punto, si erano posti numerosi problemi di configurabilità: in particolare, diversi osservatori hanno autorevolmente sostenuto che l’art. 97 della Costituzione – secondo il quale l’Amministrazione Pubblica agisce attenendosi ai principi di imparzialità e buon andamento – rappresenta un ostacolo alla tutela di tipo solo indennitario dinanzi ad un licenziamento illegittimo. In sostanza, secondo alcuni quando un Ente Pubblico licenzia in violazione delle norme sulla giustificazione del recesso, la sanzione, in linea con l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, può essere solo quella della reintegrazione c.d. “forte”, ai sensi del testo originario dell’art. 18 Stat. Lav.
In realtà, in giurisprudenza le posizioni non sono sempre state univoche: solo nel 2015, infatti, le stesse Sezioni Lavoro della Cassazione (sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015) avevano affermato il principio opposto, stabilendo che al pubblico impiego c.d. “privatizzato” (ovvero la parte largamente maggioritaria dei dipendenti delle Amministrazioni) si applica l’art. 18 nella versione aggiornata dalla Fornero (con la reintegrazione limitata a specifiche ipotesi), in ragione del complesso apparato normativo che regola il settore, ed in particolare in ragione del disposto dell’art. 2, co. 2, del D.Lgs n. 165/2001, il quale rende applicabile ai pubblici dipendenti le principali norme dettate per il lavoro privato nell’impresa, incluse eventuali novelle legislative.
L’indirizzo contrario all’applicabilità della Fornero al pubblico impiego ha però incontrato nuovamente il sostegno della Cassazione, la quale, con la recente sentenza 13 settembre 2016, n. 17965, ha confermato che le modifiche all’art. 18 non trovano applicazione al settore delle dipendenze pubbliche.