Licenziato per giusta causa il dipendente che si assenta dal lavoro per un breve periodo senza avvisare il datore di lavoro e adducendo false giustificazioni.

Nota a Cass. 7 ottobre 2016, n. 20218 

Michela Santucci

L’assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi legittima l’immediata risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione (7 ottobre 2016, n. 20218) a proposito del dipendente di una società cooperativa che, dopo una lunga assenza per infortunio, si era assentato dal lavoro per tre giorni consecutivi senza avvertire della sua impossibilità di rendere la prestazione e di voler usufruire delle ferie arretrate.

A ciò si aggiunga la condotta tenuta successivamente dal lavoratore che, nel tentativo di difendere la propria posizione, ha fornito giustificazioni non vere, ledendo irrimediabilmente la fiducia che deve informare il rapporto con il datore di lavoro.

La statuizione risulta particolarmente interessante, poiché anche un periodo circoscritto (nel caso di specie tre giorni consecutivi) può determinare l’immediata interruzione del rapporto per giusta causa (c.d. licenziamento in tronco), ossia per una causa così grave che “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 c.c.).

La giusta causa, come noto, si differenzia dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento, che consiste in un “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” (art. 3, L. n. 604/1966).

Pertanto, sia la giusta causa che il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso.

Il giudizio sulla gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento è affidato al giudice di merito che lo conduce nel rispetto del criterio di proporzionalità tra sanzione e infrazione ex art. 2106 c. c.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che esso va operato con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo (v. Cass. 26 luglio 2011, n. 16283; Cass. 1 marzo 2011, n. 5019; Cass. 3 gennaio 2011, n. 35).

Inoltre, pur essendo quella di giusta causa una nozione legale, l’interpretazione giudiziale può tenere conto di quanto statuito dai contratti collettivi, espressione di come le parti abbiano inteso valutare determinati comportamenti.

Nel caso di specie, la Cassazione ha avallato l’immediata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro.

Ciò in base alla previsione del contratto collettivo applicato dall’azienda stessa, che considera l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi quale giusta causa di licenziamento, ma anche (e soprattutto) muovendo dalla condotta scorretta concretamente adottata dal dipendente che ha comportato la rottura del vincolo fiduciario, tenuto conto anche della sua elevata qualifica e della posizione ricoperta.

 

Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
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