L’invio di una e-mail diffamatoria riferita a superiori gerarchici ed inoltrata a numerosi colleghi  integra giusta causa di licenziamento 

Nota a Cass. 20 settembre 2016, n. 18404

Francesca Albiniano

L’invio, da parte del lavoratore, ad altri dipendenti di una e-mail anonima a contenuto diffamatorio nei confronti dei dirigenti, concretizza una lesione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e, pertanto, costituisce giusta causa di licenziamento.

Tale principio è stato affermato dalla Cassazione 20 settembre 2016, n. 18404, in relazione ad una contestazione disciplinare per diffamazione nei confronti dei superiori (in senso analogo, v. Cass. 24 maggio 2001, n. 7091; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10511). Nella fattispecie, la lesione del vincolo fiduciario risultava palese in ragione del coefficiente doloso e delle modalità usate (scritto anonimo e creazione d’un falso mittente) per diffondere il messaggio di posta elettronica giudicato denigratorio.

Nel senso che la violazione, perpetrata dal dipendente, legittima il licenziamento laddove sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia in relazione alla correttezza nell’adempimento delle prestazioni future, cfr., fra le tante, Cass. 17 luglio 2015, n. 15058; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906.

Diffamazione e giusta causa di licenziamento
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