Spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del dipendente licenziato.

Nota a Cass. 31 ottobre 2016, n. 21996

Francesco Belmonte

L’onere probatorio circa l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore licenziato per ragioni economiche in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, o in mansioni inferiori, spetta al datore di lavoro (ex art. 5, L. 15 luglio 1966, n. 604).

Secondo un primo orientamento, tale onere “va contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni, cosicché rileva anche la circostanza che il lavoratore non abbia saputo indicare la posizione disponibile”. Pertanto, si fa carico al lavoratore di un obbligo di collaborazione nell’accertamento di un possibile repechâge (cfr. Cass. nn. 19923/2015, 4920/2014).

In base, invece, ad un recente e diverso indirizzo, l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento – nell’ambito del quale deve includersi il requisito dell’impossibilità di repechâge – è inequivocabilmente a carico del datore di lavoro, senza possibilità di invertire – direttamente o indirettamente – il suddetto onere probatorio,  addossando al dipendente l’obbligo di allegare i posti di lavoro alternativi a lui assegnabili (cfr. Cass. n. 5592/2016, in q. sito, con nota di G. I. VIGLIOTTI; n. 4509/2016, n. 4460/2015 con espresso richiamo sul punto a Cass. n. 8254/1992).

In tale linea, si è pronunciata la Cassazione (31 ottobre 2016, n. 21996), che, confermando quanto statuito dai giudici di merito, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo, intimato ad una prestatrice sprovvista del titolo abilitante all’esercizio della professione di Operatore Socio Sanitario (OSS), in quanto il datore di lavoro non aveva dimostrato l’inutilizzabilità della dipendente in altre mansioni.  Ciò, nonostante la prestatrice avesse fornito allegazioni circa la propria adibizione in altri reparti (uffici amministrativi, cucine, centralini e. persino, pulizia dei locali).

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, “anche aderendo all’orientamento più favorevole al datore di lavoro (orientamento che, come evidenziato, pone a carico del lavoratore uno specifico obbligo di collaborazione, consistente nell’indicazione dei posti, con contenuto mansionistico equivalente o inferiore, disponibili in azienda), ”emerge che la società non ha assolto in alcun modo all’onere probatorio imposto dall’art. 5, L. n. 604/66 che richiede, a seguito di indicazione da parte del lavoratore delle postazioni da occupare, la dimostrazione della completezza della pianta organica e della carenza di nuove assunzioni”.

 

Repechâge e onere della prova nel licenziamento per motivi oggettivi
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: