Il diritto alla qualifica superiore deve essere dimostrato.

Nota a Trib. Napoli 13 ottobre 2016, n. 7377

Rossella Serena 

Il lavoratore autoferrotranviere che, in base al R.D. 8 gennaio  1931, n. 148, “rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l’onere di dimostrare la ricorrenza, ex art. 18 R.D. cit., rispettivamente dell’esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell’azienda (nella fattispecie difesa dallo studio Castiglione di Napoli) di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda, è subordinata la promozione.”

Lo ha affermato il Tribunale di Napoli (13 ottobre 2016, n. 7377), il quale, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha rilevato che il principio contenuto nel R.D. n. 148/1931 deve trovare un contemperamento nell’interpretazione giurisprudenziale, nell’ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello dei dipendenti del settore privato.

L’art. 18, R.D. citato, anticipando, in parte, quanto stabilito dall’art. 2103 c.c., dispone che: “1. Il direttore dell’azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. 2. Durante la reggenza è dovuta un’indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall’agente. 3. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. 4. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l’espletamento del concorso”.

Al riguardo, il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi presuntivi, “ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto alla qualifica, quali la prolungata copertura provvisoria del posto ed anche atti scritti che possano, in qualche modo, denotare la volontà datoriale di ratifica della destinazione extra ordinem.”

Tuttavia, nella fattispecie esaminata, vi era stata un’adibizione continuata alle mansioni contrattuali che poteva essere sintomatica della vacanza del posto di lavoro, ma non vi era stato alcun elemento, neppure presuntivo, che consentiva di ritenere accertato l’ulteriore requisito dell’ordine scritto. Sicché la domanda volta all’accertamento del diritto alla qualifica superiore è stata rigettata.

 

Adibizione a mansioni superiori e oneri del lavoratore
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