Gli aumenti d’anzianità maturati prima del riconoscimento della qualifica dirigenziale sono superminimi individuali non assorbibili
Carmine Ambrosio
Nota a Trib. Napoli 5 ottobre 2016, n. 7136
Il lavoratore adibito a mansioni superiori (rispetto al suo parametro d’inquadramento), al quale sia riconosciuta la qualifica di dirigente di impresa dei servizi pubblici locali, (v. il relativo ccnl 31 dicembre 1996) ha diritto a conservare l’importo degli aumenti d’anzianità maturati nella qualifica precedente.
In base all’art. 10 del citato ccnl, infatti, il suddetto importo concorre “con gli aumenti di anzianità maturati dal dirigente al raggiungimento dell’importo massimo conseguibile a tale titolo”.
Tale previsione pattizia deroga espressamente al principio generale dell’assorbimento dei superminini. Come noto, infatti, l’apprezzamento del datore di lavoro per la qualità della prestazione fornita dal singolo dipendente può dar luogo all’attribuzione dei c.d. superminimi ad personam per i quali (in ragione del trattamento di miglior favore individuale correlato proprio alla qualità della prestazione) resta esclusa, espressamente o tacitamente, la presunzione di assorbibilità nei futuri aumenti della retribuzione, tipica dei c.d. superminimi collettivi.
Il principio è stato affermato da Trib. Napoli 5 ottobre 2016, n. 7136, il quale ha precisato che la norma del ccnl consente “espressamente che l’importo degli scatti di anzianità maturati in precedenza si sommi con gli aumenti di anzianità maturati dal dirigente, fino alla concorrenza dell’importo massimo conseguibile”.
I giudici sino sono invece pronunziati diversamente con riguardo all’ottenimento, ai fini del calcolo della retribuzione a dirigente, della indennità “ingegnere centrale”, erogata al lavoratore, nell’ambito della precedente qualifica “per ristorare i turni di reperibilità di cui si facevano carico i responsabili di impianto aziendale nelle giornate di riposo settimanale”.
Ciò, in mancanza sia del formale riconoscimento dell’erogazione dell’indennità da parte dell’azienda che dell’accordo sui limiti e sulla misura della stessa; requisiti richiesti ai sensi dell’art. 3 ccnl, per la retribuzione accessoria, definita come “eventuali indennità e benefits espressamente e formalmente riconosciuti al dirigente nella misura e nei limiti concordati”.