In caso di eventi metereologici straordinari la prestazione lavorativa diviene impossibile e resta sospeso l’obbligo retributivo.
Francesca Albiniano
Il nostro Paese è interessato, da circa due settimane, da eccezionali e copiose nevicate che comportano problemi logistici per tutta la popolazione ma, in particolar modo, per i dipendenti ed i datori, pubblici e privati, che devono necessariamente raggiungere le proprie sedi di lavoro.
Tali eventi atmosferici risultano del tutto eccezionali, sia per la loro durata che per la intensità e rendono quasi del tutto impossibile qualsivoglia tipologia di spostamento, determinando, pertanto, l’impossibilità di adempiere l’obbligazione lavorativa .
In linea di principio, se l’attività è interrotta, viene ad essere sospeso anche l’obbligo, per il datore di lavoro, di retribuire il prestatore di lavoro. Al fine di evitare siffatta conseguenza, i contratti individuali di lavoro prevedono apposite ore di permesso allorquando si verifichino eventi atmosferici straordinari.
Nell’eventualità in cui non vi sia alcuna previsione nei contratti individuali, si deve far riferimento al CCNL di categoria.
È da rilevare però che nella disciplina dei vari contratti collettivi non sempre si rinvengono norme specifiche rispetto alle ripercussioni che tali assenze determinano sulla retribuzione né, tantomeno, rispetto al contegno che si impone al dipendente onde evitare sanzioni disciplinari.
Stando alla lettera dell’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore e all’art. 2104 c.c. sulla diligenza del prestatore di lavoro, per usufruire di tali permessi il lavoratore deve comunicare l’assenza tempestivamente, allegando le motivazioni che hanno determinato l’assenza.
In particolare, la previsione di cui all’art. 1218 dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ”, mentre ai sensi dell’art. 2104 c.c. “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Qualora siffatti vincoli non siano osservati, può scattare la sanzione disciplinare allorquando il dipendente, ex art. 2106 c.c. “ non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere all’obbligazione fondamentale posta in capo al lavoratore”.
Può capitare altresì che il lavoratore offra la propria attività, ma il datore di lavoro non possa usufruirne per impossibilità oggettiva determinata da eventi metereologici imprevedibili e, soprattutto, indipendenti dalla volontà del datore stesso.
Qualora la prestazione lavorativa venga sospesa a causa di colpa, imperizia o mancanze organizzative del datore di lavoro non viene sospeso l’obbligo retributivo.
Anche nel settore pubblico, fermo restando l’obbligo, eguale per tutti i lavoratori subordinati, di informare per tempo dell’assenza e delle relative motivazioni, la contrattazione collettiva di comparto individua specifici permessi a ciò destinati ovvero possono essere utilizzate le ferie al fine di salvaguardare il trattamento economico.
Qualora non sia prevista alcuna regolamentazione in tal senso interviene la cosiddetta discrezionalità amministrativa esplicata mediante le ordinanze che, in presenza di straordinarie condizioni atmosferiche, vengono emesse dal Prefetto o dal Sindaco ex art. 54, co. 2, del T.U. n. 267/2000.
Tali ordinanze esonerano i dipendenti dall’obbligo di giustificare la propria assenza.
In materia, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni -ARAN – ha affermato che, nel caso di calamità naturali, tra le quali rientrano anche le precipitazioni nevose eccezionali, occorre fare riferimento al concetto di forza maggiore. Inoltre, con parere M 50 del Comparto Ministeri del 25 maggio 2011 – ha evidenziato che l’art. 18 , co. 5, CCNL 12 giugno 2003, relativo al personale dipendente del Comparto dei Ministeri, introduce la nozione “dell’oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali” e riconosce al lavoratore la facoltà di astenersi da prestare la propria attività, utilizzando permessi retribuiti per motivi familiari o personali.