Qualora un’azienda debba ridurre il personale a seguito di chiusura di un reparto o di un’unità produttiva, la scelta dei dipendenti da porre in mobilità non può essere limitata ai soli addetti al reparto o all’unità da sopprimere, ma va necessariamente estesa a tutti i lavoratori con professionalità fungibili

Nota a Cass. 9 novembre 2016, n. 22788

Gennaro Ilias Vigliotti

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, previsto dagli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223 del 1991, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori coinvolti non può essere limitata ai soli addetti a quello specifico reparto: il datore di lavoro, infatti, deve valutare se tali dipendenti sono idonei ad occupare le posizioni lavorative disponibili presso gli alti reparti ancora in funzione.

I principi in commento hanno trovato recente applicazione nel caso di una Cooperativa ortofrutticola milanese la quale, in vista della chiusura di un suo magazzino, aveva deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di tutti i dipendenti addetti allo stesso. Avverso tali licenziamenti avevano proposto ricorso i lavoratori coinvolti, chiedendo al Tribunale di Milano di dichiarare l’illegittimità dei licenziamenti irrogati e disporre la reintegrazione in servizio. L’azienda si era difesa sostenendo che la scelta di licenziare solo i dipendenti addetti al magazzino soppresso fosse legittimata dalla peculiarità dell’attività svolta presso tale reparto, tale da non consentire l’effettivo reimpiego dei lavoratori licenziati presso le altre unità rimaste in vita. Il giudice di primo grado aveva però accolto le doglianze dei ricorrenti, evidenziando che tutti i dipendenti licenziati erano stati in passato assegnati anche ad altri reparti aziendali ancora in funzione, acquisendo il know how essenziale per lavorare in tali unità produttive. Conseguentemente, il licenziamento non poteva essere disposto solo in base al reparto di assegnazione, bensì in base alla concreta professionalità maturata dai lavoratori.

La decisione del Tribunale era stata confermata in sede di opposizione e, successivamente, d’Appello: il datore di lavoro, dunque, aveva proposto ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 22788 del 9 novembre 2016, e confermando un indirizzo già recentemente espresso con le sentenze nn. 203 e 13698 del 2015, hanno ribadito che non basta la chiusura effettiva di un’unità o di un reparto per disporre il licenziamento dei lavoratori addetti: è necessario infatti che il datore applichi i criteri di scelta a tutti i dipendenti dell’azienda che possiedano professionalità fungibili e che siano effettivamente utilizzabili nelle altre unità o nei reparti aziendali rimasti in funzione, ad esempio perché in passato già impiegati in quelle postazioni.

Licenziamenti collettivi: i lavoratori vanno scelti in base alla professionalità
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