La società che voglia contestare l’assenza del lavoratore tossicodipendente deve procedere tempestivamente e verificare che non sia in corso un periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di programmi terapeutici e di riabilitazione.

Nota a Cass. 19 gennaio 2017, n. 1319

Giovanni Piglialarmi

Un’eventuale contestazione disciplinare rispetto alle assenze del lavoratore tossicodipendente – impegnato in un programma terapeutico-riabilitativo – deve avvenire nel rispetto del principio di immediatezza secondo i canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro. A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1319 del 19 gennaio 2017 che ha rigettato il ricorso di Poste Italiane S.p.a. per l’accertamento della legittimità del licenziamento.

La società aveva licenziato il lavoratore per la (presunta) arbitrarietà ed ingiustificatezza dell’assenza dal posto di lavoro protrattasi dal 17 agosto 2009 al 2 settembre 2009. In realtà, il lavoratore, nell’arco di questo periodo, era ricoverato presso una struttura privata per esigenze di recupero collegate allo stato di tossicodipendenza e, per tale ragione, il 29 luglio 2009 aveva chiesto un periodo di aspettativa non retribuita.

La società aveva concesso il periodo di aspettativa solo il 10 settembre 2009, con decorrenza dal 3 settembre 2009. Pertanto, aveva contestato le assenze ingiustificate dal posto di lavoro del lavoratore dal 17 agosto al 2 settembre. Tuttavia, la contestazione disciplinare era tardiva perché intervenuta solo il 30 ottobre 2009, motivo per cui la società ha proceduto illegittimamente a licenziare il lavoratore che, tra l’altro, aveva richiesto l’aspettativa, corredando la domanda di apposita documentazione, volta dimostrare la sussistenza dello svolgimento di un programma di riabilitazione.

L’art. 124, co. 1, del D.P.R. n. 309 del 1990 prevede che i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che vogliano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso le strutture del servizio sanitario nazionale o strutture private, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della terapia, per un periodo non superiore a tre anni. Il co. 2 prevede che, salvo una più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza dal posto di lavoro è equiparata all’aspettativa. Nel caso in questione, trovava applicazione il CCNL delle poste che, all’art. 47, prevede il diritto all’aspettativa in capo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture pubbliche o private.

L’assenza di trattamento economico (v. art. 124, co. 2, n. 309/1990) riguarda solo lo stato di tossicodipendenza in sé considerato, ma non le malattie da esso derivanti. Sicché, il lavoratore che sia al tempo stesso tossicodipendente e malato, trovandosi in una condizione di incapacità lavorativa, ha diritto all`indennità di malattia nei termini stabiliti dall’art. 2110 cod. civ. e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, nella qualità di dipendente malato, egli è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione, certificazione, reperibilità, valevoli per gli altri prestatori.

Il diritto di aspettativa non retribuita compete anche ai familiari del tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo di quest’ultimo, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne accerti la necessità (art. 124, co. 2, D.P.R. n. 309/1990).

 

Licenziamento del lavoratore tossicodipendente e aspettativa non retribuita.
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