Legittimo il licenziamento per giusta causa a seguito di assenze ingiustificate alle visite fiscali anche nel caso in cui la malattia sia confermata.
Nota a Cass. 4 gennaio 2017, n. 64
Kevin Puntillo
“La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce, non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (4 gennaio 2017, n. 64) adita a seguito di alcuni giudizi promossi dal dirigente di un istituto di credito volto ad impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatogli nel periodo di malattia, ed il successivo licenziamento per giusta causa, irrogatogli a causa delle ripetute assenze alle visite di controllo.
Come già chiarito in precedenti pronunce, “lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo, ma non impedisce l’intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto” (cfr. Cass. n. 11674/2005).
Il lavoratore adduceva che le sue tre assenze dal domicilio, poste a base del secondo provvedimento di risoluzione, non erano idonee a concretizzare una giusta causa di licenziamento in quanto non avevano pregiudicato il diritto del datore di lavoro a verificare l’effettività della malattia, atteso che egli si era sempre sottoposto (il giorno dopo), alle visite di controllo, che avevano confermato la sussistenza della denunziata causa di impedimento lavorativo.
In tema, però, la Cassazione ha sempre sostenuto che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce, non un onere, ma un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto “l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione”.
Quindi, seppur la malattia venga dimostrata in un momento successivo alla visita, non eseguita per assenza ingiustificata del lavoratore, permane l’inadempimento del lavoratore. Inadempimento che, incidendo sul vincolo fiduciario posto a base di ogni rapporto di lavoro, legittima il licenziamento per giusta causa.
In merito alle visite di controllo della malattia, v., in questo Blog anche F. BELMONTE, Malattia del lavoratore e controllo domiciliare, nota a Cass. 2 dicembre 2016, n. 24681; F. ALBINIANO, Assenza dal lavoro ed esonero dall’obbligo di reperibilità, nota a circ. Inps n. 95/2016.