Con l’accoglimento del trasferimento ad altra Amministrazione si verifica una cessione del contratto di lavoro del dipendente pubblico, che così cristallizza le sue mansioni ed il collegato inquadramento.

Nota a Cass. 3 gennaio 2017, n. 2

Gennaro Ilias Vigliotti

Il dipendente pubblico che inoltri domanda di trasferimento ad altra Amministrazione non può chiedere al nuovo datore di lavoro il superiore inquadramento ottenuto tramite concorso vinto nelle more del passaggio e presso la vecchia Amministrazione di provenienza.

Con l’intervenuto accoglimento della domanda di passaggio ad altra Amministrazione, infatti, si cristallizzano sia l’inquadramento che le mansioni del dipendente trasferito, il quale, conseguentemente, dovrà prestare servizio per gli specifici compiti e con la retribuzione previsti dal rapporto trilaterale (PA di provenienza – PA di destinazione – lavoratore).

Le norme sulla c.d. “mobilità volontaria” del dipendente pubblico, previste all’art. 30 del D. L.gs. n. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del pubblico impiego”), stabiliscono che con il trasferimento a seguito di richiesta del lavoratore si verifica una formale cessione del contratto di lavoro da parte dell’Ente pubblico originario in favore di quello di destinazione, il quale dispone l’acquisizione del nuovo personale sulla base di una formale ricognizione delle proprie dotazioni, ed alla luce delle caratteristiche contrattuali sussistenti al momento dell’adozione dell’atto di passaggio da altra Amministrazione: il dipendente trasferito, dunque, sarà assegnato a mansioni ed inquadramento risultanti dal provvedimento di mobilità.

I principi in esame sono stati ribaditi dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017, con la quale i giudici di legittimità hanno deciso il caso di un lavoratore del Ministero dei Beni Culturali, il quale, richiesto il trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e avendo ricevuto il duplice assenso delle due Amministrazioni, nelle more della procedura aveva partecipato, con successo, ad un concorso per ottenere il superiore livello contrattuale B3 presso il Ministero di provenienza, quello dei Beni Culturali, deliberato con provvedimento successivo alla cessione del contratto. Il lavoratore, passato alle Infrastrutture, aveva chiesto di essere inquadrato non al suo livello originario (B2), ma a quello superiore acquisito grazie al superamento del concorso presso il Ministero dei Beni Culturali.

La Cassazione, aderendo al consolidato orientamento in materia di mobilità volontaria pubblica, ha negato la possibilità del dipendente di ottenere il superiore inquadramento, in quanto ottenuto a seguito di concorso esperito dall’Amministrazione di provenienza dopo la sua domanda di trasferimento, con la graduatoria finale approvata quando il trasferimento era già acquisito.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che “non appare coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione […] che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l’organizzazione e la programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell’ente titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto dall’Amministrazione di provenienza dopo il passaggio, con effetto ex tunc, sia quando lo stesso sia disposto dopo la domanda avente ad oggetto il passaggio in altra Amministrazione”.

In definitiva, il superiore inquadramento acquisito dal dipendente per concorso dopo la formalizzazione dell’accordo di cessione del contratto pubblico tra lo stesso e gli Enti pubblici interessati non vincola mai l’Amministrazione di destinazione se tale eventualità non risulta da tale accordo.

PA: la mobilità volontaria “blocca” l’inquadramento superiore.
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