Il coordinamento stretto fra imprese dello stesso gruppo non è sufficiente ad estendere ad entrambe gli obblighi concernenti il rapporto di lavoro.

Rossella Rossi – Commercialista in Albinia (Gr.)

Non basta il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo per farle ritenere (anche ai fini del licenziamento) co-datrici di lavoro dello stesso dipendente, essendo, al contrario, richiesta la prova di circostanze molteplici e più incisive. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (12 gennaio 2017, n. 622, nn. 160/2017, 13664/2015 e 3482/2013), secondo cui lo stretto coordinamento tra imprese gestite da società del medesimo gruppo “non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti.

Detto esame deve rivelare l’esistenza di molteplici requisiti: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.

Nozione di gruppo d’impresa.
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