Il compenso per il professionista è garantito anche se fornisce un parere informale.
Alfonso Tagliamonte
Spesso il professionista viene interpellato in maniera informale per ottenere un parere o una consulenza. Tali richieste provengono dall’utenza/clientela nella maniera più diversa, tramite telefono, fax, email o internet e, spesso, senza un appuntamento presso lo studio professionale. Ancora più frequentemente, le richieste non vengono seguite da una informativa sul prezzo della prestazione offerta da parte del professionista.
In queste circostanze, non si configura una presunzione di gratuità della prestazione, a meno che le parti non lo abbiano stabilito “esplicitamente”. Lo afferma una recente sentenza della Cassazione (24 gennaio 2017, n. 1792), precisando che, in assenza di mandato scritto, l’affidamento dell’incarico è dimostrabile con qualsiasi mezzo, anche per email.
La Corte, inoltre, ribadisce che è oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prestazione d’opera professionale, “la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.