È legittimo il licenziamento per giusta causa in caso di pluralità di condotte intenzionalmente poste in essere al fine di sottrarsi ai propri obblighi lavorativi.
Nota a Cass. 9 febbraio 2017, n. 3473.
Kevin Puntillo
“La pluralità di condotte dei lavoratori preordinate a sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi e, pertanto, contrassegnate da una indubbia e oggettiva gravità” legittimano il licenziamento per giusta causa, anche nel caso in cui il Ccnl preveda, per la condotta principale, una sanzione conservativa.
Tale principio è stato affermato dalla Cassazione (9 febbraio 2017, n. 3473), relativamente al ricorso di due dipendenti, con qualifica di ausiliari addetti alla viabilità, avverso i relativi licenziamenti per giusta causa intimati, dalla società Autrostrade per l’Italia S.p.A., a seguito di varie condotte realizzate, quali: essere rimasti inattivi, per circa tre ore, trascorse presso il centro di manutenzione, durante il turno di lavoro; non avere dato avviso di tale interruzione di attività; avere annotato nel rapporto di servizio un intervento di rimozione di ostacolo sulla sede autostradale in orario incompatibile con la sosta presso il centro di manutenzione, risultando il periodo di inattività dalle registrazioni Telepass di entrata e uscita dal casello autostradale; avere, infine, cessato l’esecuzione della prestazione un’ora prima dell’orario normale di lavoro.
In particolare, la Corte, confermando quanto statuito dalla Corte territoriale, chiamata a valutare se la sanzione fosse proporzionata ai fatti contestati, ha ribadito la corretta applicazione del consolidato principio di diritto, per il quale, “nel compiere tale accertamento, il giudice di merito deve esaminare non soltanto le circostanze, che connotano le condotte sul piano oggettivo, ma anche gli aspetti soggettivi e, in particolare, l’elemento della intenzionalità, pervenendo, a conclusione di un rigoroso esame del materiale istruttorio, al convincimento di una pluralità di condotte dei lavoratori preordinate a sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi e, pertanto, contrassegnate da una indubbia e oggettiva gravità, come tale idonea ad escludere la possibile rilevanza di altri eventuali elementi”.