Infondata la sospensione seguita da licenziamento disciplinare quando i fatti contestati non sussistono o non sono gravi o emerge la responsabilità del datore di lavoro oppure il lavoratore risulta incapace per scarsa esperienza.  

Fulvia Rossi – Commercialista in Albinia (Gr.) 

Se i fatti contestati al lavoratore non sussistono o sono lievi oppure sono avvenuti con responsabilità del datore di lavoro o con imperizia del lavoratore, la sospensione ed il licenziamento del dipendente non sono sproporzionati e infondati. Il principio è stato accolto dalla Corte di Cassazione (13 febbraio 2017, n. 3733) a conferma della sentenza di App. Potenza (12 giugno 2014). I giudici di legittimità hanno accolto le argomentazioni della Corte territoriale che, nell’esame di merito, ha rilevato quanto segue.

Il licenziamento era stato intimato per recidiva con lettera di contestazione mediante la quale si contestavano al lavoratore i seguenti fatti: aver fumato durante l’attività lavorativa; aver reso una prestazione lavorativa non conforme alle istruzioni ricevute; ed essere inciampato in un pallet procurandosi volontariamente un infortunio. Nella lettera si rammentava, altresì, che i suddetti fatti erano stati preceduti da diversi provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La Corte ha però osservato che “la sanzione di tre giorni di sospensione comminata per il mancato rispetto delle regole antinfortunistiche – e, segnatamente, per il mancato uso dei guanti – all’esito della espletata istruttoria era risultata ingiustificata, essendo emerso che l’azienda non aveva fornito al lavoratore i necessari presidi a causa delle sproporzionate dimensioni delle sue mani e nonostante egli avesse sollecitato la direzione, quale responsabile sindacale, a provvedere in tal senso”.

Inoltre, relativamente al provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, irrogato in seguito al mancato tempestivo avviso dell’infortunio occorso al lavoratore, i giudici di merito hanno precisato che “il comportamento assunto dal lavoratore poteva ritenersi giustificato, in considerazione del fatto che l’evento infortunistico si era verificato a fine turno; che non avendo reperito il responsabile, il ricorrente si era recato in infermeria per farsi medicare, denunciando in detta sede l’infortunio; e che il giorno successivo aveva trasmesso la documentazione medica rilasciata dal Pronto soccorso dell’Ospedale.

Infine, la Corte distrettuale argomentava, in relazione al “non corretto espletamento della prestazione lavorativa per erroneo posizionamento delle viti sul pallet di una vettura, che egli solo il giorno precedente era stato assegnato a quella postazione, sicché l’errore era ascrivibile alla scarsa esperienza del lavoratore, ancora in formazione”.

Deduceva, quindi, che “l’unica mancanza che aveva rinvenuto positivo riscontro alla stregua della espletata attività istruttoria, era da ritenersi quella relativa alla violazione del divieto di fumare, sicché il provvedimento espulsivo non poteva ritenersi coerente con le previsioni contrattuali collettive che giustificavano il recesso intimato, palesandosi del tutto sproporzionato”.

Licenziamento disciplinare e proporzionalità della sanzione.
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