L’inefficacia del recesso orale è una conseguenza della nullità dell’atto; sicché, al licenziamento orale si applica il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 6, L. n. 604/1966.

Giovanni Piglialarmi

Il licenziamento invalido deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, in base all’art. 6 della L. n. 604/1966, così come modificato dall’art. 32 della L. n. 183/2010. Per quanto concerne in particolare l’applicabilità del richiamato regime di decadenza (disposto dall’art. 32) al licenziamento intimato in forma orale, dottrina e giurisprudenza hanno proposto soluzioni interessanti ed articolate.

La giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. 8 gennaio 2009, n. 155; Cass. 27 agosto 2007, n. 18087; Cass. 16 settembre 2002, n. 13543) ha costantemente qualificato il licenziamento orale come nullo, affetto cioè da un vizio di forma che rende l’atto di recesso improduttivo di effetti. Per questa ragione, dovrebbe essere pacifica l’applicabilità dell’art. 32, co. 2, ove prevede che il licenziamento “invalido” vada impugnato nell’arco dei sessanta giorni dalla comunicazione.

Diversamente, la dottrina, che considera il recesso orale come “inesistente”. Con la conseguenza che non troverebbe applicazione la decadenza prevista dal richiamato art. 32. In particolare, la tesi dottrinale si basa sul presupposto che il licenziamento orale, anche se rientrante nella categoria generale della nullità, è espressamente qualificato dalla legge come “inefficace” (v. art. 2, co. 3, L. n. 604/1966, nonché art. 18, co. 1, L. n. 300/1970, così come modificato dalla L. 92/2012) e questa qualificazione specifica tende a distinguerlo dal licenziamento nullo per altre cause (gravidanza, matrimonio, etc.).

Un’ulteriore argomentazione a supporto di questa interpretazione fa leva sulla formulazione dell’art. 32 preesistente alla sua entrata in vigore; infatti, la disposizione prevedeva originariamente che l’onere di impugnazione era esteso anche al licenziamento invalido e a quello inefficace. L’eliminazione dell’inciso “inefficace” proverebbe che il legislatore abbia voluto esentare il lavoratore dall’onere di impugnazione nel caso del licenziamento orale.

Al riguardo, il Tribunale di Roma (ord. 19 novembre 2014, Giud. Est. Dott. G. Armone), rileva che le argomentazioni riguardanti la formulazione della disposizione prima della sua entrata in vigore non sono condivisibili, in quanto l’eliminazione del riferimento al licenziamento inefficace potrebbe essere stata dettata dalla convinzione che anche il licenziamento orale sia in definitiva un licenziamento invalido.

Inoltre, la categoria generale dell’inefficacia, sconosciuta al codice civile, definisce i negozi come atti improduttivi di effetti perché carenti di un requisito essenziale che la legge richiede a pena di nullità (sul punto si v. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786), ma anche come negozi ed atti affetti da un difetto funzionale che impedisce loro, per un fattore esterno ad essi, di produrre gli effetti propri (Cass. Civ., sez. II ,12 febbraio 2014, n. 3207; Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22811).

Nel caso del difetto di forma scritta del recesso, il vizio attiene evidentemente alla struttura dell’atto, alla mancanza di requisiti richiesti dalla legge e a quelli presenti in concreto. Ne consegue che l’inefficacia del recesso orale è una conseguenza della nullità dell’atto e non di altri fattori esterni ad esso.

Infine, l’ordinanza richiamata ritiene non accoglibile nemmeno la tesi secondo cui l’inapplicabilità dell’art. 32 al licenziamento orale deriverebbe dal fatto che tale tipo di recesso – per definizione – non viene posto in essere con la comunicazione scritta dalla quale l’art. 6 L. n. 604/1966 fa decorrere il termine dei sessanta giorni per l’impugnazione.

Tale obiezione, secondo il giudice, è superabile facendo leva sulla formulazione dei co.3 e 4 dell’art. 32, che estendono l’applicabilità di termini di decadenza previsti dal co. 1 anche a fattispecie in cui manca del tutto un atto scritto che formalmente ponga termine al rapporto di lavoro, proprio come avviene nel licenziamento orale (si fa riferimento ai rapporti a termine).

Pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Roma ha ritenuto che non vi sono ostacoli all’applicabilità della disciplina dell’art. 32 al licenziamento orale, precisando che il dies a quo non può che essere quello della comunicazione orale del recesso.

 

Licenziamento orale e termini per l’impugnazione.
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