Si realizza un trasferimento di azienda anche in caso di retrocessione di appalto.

Nota a Cass. 15 marzo 2017, n. 6770

Kevin Puntillo

Il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile la realizzazione di una specifica impresa.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 15 marzo 2017, n. 6770, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda relativa ad un appalto, successivamente trasferito al committente, per la fornitura di servizi operativi per il centro fitness e benessere interno di un albergo. Nello specifico, la società che gestiva l’hotel aveva trasferito la gestione del centro in questione avvalendosi di un mero appalto di servizi, mediante il quale aveva dismesso un segmento produttivo, avvalendosi dei prodotti e servizi che gli necessitavano, attraverso la fornitura da parte di una impresa terza. E la complessiva organizzazione utilizzata dall’appaltatore, inclusi quasi tutti i dipendenti, era stata poi ritrasferita alla società medesima.

Secondo i giudici, è configurabile un trasferimento di azienda anche quando in seguito “alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente”.

Si configura, quindi, un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. sia nel caso di cambio appalto, sia nell’ipotesi in cui l’impresa committente decida di riportare in azienda i servizi in precedenza affidati in appalto (c.d. retrocessione dell’appalto al committente). In questa eventualità, infatti, alla “re-internalizzazione” delle attività appaltate si accompagna la restituzione dell’entità economica (locali, attrezzature e complessiva organizzazione, compreso il personale) mediante la quale l’appaltatore aveva prestato i servizi.

A sostegno della propria tesi, la Cassazione richiama un consolidato principio di diritto della Corte di Giustizia Ue (cfr., tra le tante, Corte giustizia UE, sez. II, 9 settembre 2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri), secondo cui si ha trasferimento d’azienda quando “l’entità economica (oggetto di cessione) conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione”.

Appalto e trasferimento d’azienda.
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