Il Direttore della mensa deve vigilare sulle professionalità operanti nel sistema organizzativo della ristorazione, pena il licenziamento
Nota a Cass. 14 marzo 2017, n. 6534
Michela Santucci
L’inadempimento degli obblighi di controllo sull’adeguatezza e sull’obsolescenza delle attrezzature del settore ristorazione, incidendo direttamente sugli standard di sicurezza igienico-sanitari del servizio, giustifica il licenziamento disciplinare del Direttore di mensa.
Queste le conclusioni della Cassazione (14 marzo 2017, n. 6534) che, in linea con quanto statuito dai giudici territoriali, ha confermato la legittimità del licenziamento del direttore di mensa per non avere vigilato sulle professionalità del settore ristorazione e per non aver denunciato disfunzioni degli impianti tali da pregiudicare la salute pubblica.
Il lavoratore aveva impugnato il recesso, contestando sia la riferibilità degli obblighi citati alle mansioni svolte, sia la proporzionalità della massima sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata.
I giudici, nel ritenere infondate le doglianze, hanno colto l’occasione per riparametrare gli obblighi del lavoratore, osservando che quando i doveri del lavoratore riguardano valori di rilievo costituzionale, questi non si esauriscono nella mera prestazione delle mansioni direttamente assegnate ma hanno carattere più ampio.
Nel caso di specie, la necessaria tutela della salute ex art. 32 Cost. implica che, il responsabile delle mense pubbliche verifichi il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.In tale quadro, l’obbligo di denunciare lo stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature, anche se appartenenti a terzi, è parte integrante dei compiti gravanti sul responsabile del settore.
Quanto al giudizio di proporzionalità della sanzione, la Cassazione conferma come gli inconvenienti igienico sanitari che hanno portato alla chiusura dello stabilimento da parte dei servizi ispettivi, siano direttamente riconducibili all’inadempimento del lavoratore.
La massima sanzione espulsiva risulta, quindi, giustificata dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica che, direttamente riconducibili all’inosservanza di obblighi gravanti sul responsabile, qualificano la gravità della sua condotta.