Nelle invenzioni aziendali, (art. 64, co. 2, DD.LLgs.10.2.05, n. 30 e 13.8.10, n. 131- Codice della proprietà industriale), l’invenzione è realizzata dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro, ma non è oggetto del contratto. In tale ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare un “equo premio” al dipendente. Si considera in ogni caso realizzata durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego, l’invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda o la Pubblica Amministrazione, nel cui campo di attività l’invenzione rientra (co.6).

K.P.

Invenzioni aziendali
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