Non spetta l’indennità di maternità alla lavoratrice in aspettativa da più di sessanta giorni
Nota a Cass. 24 marzo 2017, n. 7675
Francesco Belmonte
La lavoratrice che, all’inizio del periodo di congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria), è assente dal lavoro senza retribuzione (aspettativa non retribuita) non ha diritto a percepire l’indennità ex art. 22, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, se tra l’inizio dell’aspettativa e la data iniziale dell’astensione obbligatoria sono decorsi più di 60 giorni, secondo quando disposto dall’ art. 24, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001.
In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione (24 marzo 2017, n. 7675) la quale, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, ha escluso dal trattamento economico di maternità una dipendente in aspettativa che, in seguito ad un primo parto, avvenuto il 31 gennaio 2003, “aveva fruito sia di astensione obbligatoria che facoltativa ed aveva pure ottenuto aspettativa contrattuale senza assegni sino al 3 giugno 2004 per accudire il figlio.”
Tuttavia, in tale periodo, la stessa “si era trovata nuovamente in stato di gravidanza ed aveva ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro di Lucca il collocamento in astensione obbligatoria anticipata per ragioni di salute” (c.d. congedo flessibile).
Ciononostante, l’Inps si rifiutava di erogare l’indennità in quanto, “tra la data di inizio del lavoro senza retribuzione (3.12.2003) ed il momento di inizio del congedo di maternità anticipata (3.6.2004) risultava intercorso un periodo superiore a quello massimo di sessanta giorni” previsto dalla legge.
Secondo la Suprema Corte, l’Inps ha correttamente applicato le disposizioni previste dall’art. 24, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui “Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”