Il contratto di lavoro è un contratto nominato, ossia con una causa tipica individuata nello scambio fra obbligazioni, rispettivamente del datore di lavoro (retribuzione) e del lavoratore (prestazione). Esso è definito come contratto oneroso di scambio a prestazioni corrispettive.
L’oggetto dell’obbligazione consiste nella collaborazione in modalità subordinata, attraverso la quale il lavoratore conforma l’esecuzione della prestazione alle concrete e variabili esigenze dell’organizzazione produttiva che fa capo al datore di lavoro. L’oggetto deve essere, a pena di nullità del contratto (art. 1418 c.c.), possibile, lecito e determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). E’ perciò vietato pattuire lo svolgimento di un’attività illecita o contraria al buon costume.
A.T.