Sono considerati “disoccupati” (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 150/2015) i lavoratori privi di impiego che dichiarano (anche già dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento ed in pendenza del periodo di preavviso lavorato) in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per il lavoro (DID: dichiarazione di immediata disponibilità).
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi.

A.T.

Disoccupato
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