La prestazione di fatto è effettuata dal lavoratore in attuazione di un contratto di lavoro invalido. In tal caso, la legge stabilisce che, a tutela del lavoratore ed in deroga al principio generale civilistico, per il periodo in cui la prestazione è stata resa, la nullità o l’annullamento del contratto non produce effetto “salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa” (art. 2126, co. 1, c.c.). “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (ad es. attività svolta da soggetti al di sotto dell’età minima consentita), questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”(co.2).

K.P.

Prestazione di fatto
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: