Le dimissioni sono una causa di estinzione del rapporto di lavoro con cui il lavoratore manifesta al datore di lavoro la volontà di recedere dal contratto. Esse costituiscono un negozio unilaterale recettizio, in quanto provengono da una sola delle parti (lavoratore) e sono efficaci non appena giungono a conoscenza dell’altra parte (art. 1334 c.c.); inoltre, in quanto diritto potestativo, determinano l’estinzione del rapporto, prescindendo dalla volontà (e dal consenso) del datore di lavoro. Le dimissioni vanno rese dando il dovuto preavviso e devono essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli, disponibili sul sito del Ministero del lavoro.

F.B.

Dimissioni
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