Il lavoro straordinario svolto dal dirigente medico non deve essere compensato “comunque”
Nota a Cass. 26 aprile 2017, n. 10332
Kevin Puntillo
Condizione imprescindibile per la compensabilità del lavoro straordinario svolto dal dirigente medico è la previa autorizzazione da parte dell’azienda. Così dispone l’art. 62 del CCNL 5.12.1996, area IV Dirigenza medica e veterinaria, non modificato sul punto dai successivi contratti, attraverso il richiamo all’art. 80, D.P.R. n. 384/1990; ed anche il 1° co. dell’art. 16 del CCNL 8.6.2000, applicabile ai dirigenti medici con rapporto non esclusivo ai sensi del co. 7 dello stesso articolo, stabilisce che, ove l’obiettivo prestazionale richieda un impegno di servizio eccedente l’orario stabilito dal co.2, lo stesso debba essere espressamente negoziato.
E’ quanto affermato dalla Cassazione (26 aprile 2017, n. 10332), la quale precisa che “le parti collettive, anche al fine di armonizzare la disciplina della dirigenza medica con i principi che regolano nel settore pubblico il rapporto dirigenziale, fra i quali assume particolare rilievo quello della onnicomprensività del trattamento economico, hanno reso del tutto residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario, limitata alle sole ipotesi in cui il superamento sia reso necessario da fattori eccezionali e, comunque, condizionata alla previa autorizzazione dell’ente datore”.
Per il tramite della autorizzazione, infatti, la P.A., alla luce dei principi costituzionali dettati dall’art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 165/2001. Infatti, l’autorizzazione in questione:a) implicala valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie; b) comportala verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e ss. del D.Lgs. n. 165/ 2001 e successive modifiche ed integrazioni.